Edilizia: atti endoprocedimentali e parere Soprintendenza
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 6821 del 05.11.2020
Con la sentenza n. 6821 del 05.11.2020, il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato sulla non impugnabilità e le relative eccezioni degli atti endoprocedimentali e del parere della Soprintendenza, dichiarando inammissibile un ricorso in primo grado per la mancata impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento (mai emanato dall’Amministrazione resistente).
Nel caso di specie si fa riferimento a un preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/90 e a un parere della Soprintendenza rilasciato ex art. 146, comma 5 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004.
Il Giudice ha statuito che “[…] sulla base dei consolidati principi processuali da tempo affermati da questo Consiglio di Stato, è inammissibile il ricorso proposto contro un parere – ancorché esso sia vincolante – quando non sia impugnato anche l’atto conclusivo del procedimento. Tale principio trova applicazione anche quando si tratti del procedimento disciplinato dall’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato col D. Lgs. n. 42/2004, atteso che l’atto finale e conclusivo del procedimento ivi contemplato è di competenza della regione o dell’ente subdelegato, mentre il parere della Soprintendenza ha funzione meramente consultiva (Cons. Stato, Sez. VI, 18/09/2017, n. 4369; 18/7/2017, n. 3523; sulla natura di atto consultivo del parere reso dalla Soprintendenza cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10/1/2020, n. 259).
Ciò ancor più laddove, come nel caso di specie, il parere ex art. 146, comma 5, del citato D.Lgs n. 42 del 2004, sia obbligatorio, ma non vincolante, riferendosi a intervento realizzato su area regolata da piano paesaggistico regionale.“
Si ricorda però che la regola generale di non impugnabilità degli atti endoprocedimentali e del parere della Soprintendenza, come anche evidenziato dal medesimo Consiglio di Stato, trova delle eccezioni “[…] in tutti i casi in cui, all’interno d’un procedimento, siano resi atti vincolati idonei a determinare, in via inderogabile, il contenuto della predetta statuizione o atti sì interlocutori, ma che comportino un arresto procedimentale […]” (Consiglio di Stato sez. VI, 03/01/2020, n.46).
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