Appalti: Commissione giudicatrice e commissario esterno (CdS n. 6433/2020)
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 6433/2020 del 23.10.2020
Il Consiglio di Stato si pronuncia su Commissione giudicatrice e commissario esterno in materia di appalti pubblici.
Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico vince in Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. III, n. 6433/2020, del 23.10.2020) nel giudizio per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia (Bari n. 00496/2020) permettendo di sbloccare una gara di appalto per l’affidamento di servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia con valore a base d’asta pari ad € 57.375.500,00 (IVA esclusa).
Il giudice di prime cure (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, n. 00496/2020) aveva statuito che la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, diretta ad ottenere la rinnovazione della procedura di gara a valle dell’ultimo segmento legittimo, è inammissibile quando non è provato che “gli atti impugnati abbiano prodotto un danno risarcibile e, anche dopo l’annullamento degli atti impugnati, residua comunque in capo alla Stazione appaltante un ampio margine di discrezionalità sulle decisioni da assumere in ordine all’ulteriore svolgimento della gara di appalto”. Mentre, sulla composizione della Commissione aveva definito che, qualora il presidente della Commissione non sia un dirigente interno del Soggetto aggregatore che espleta la gara pubblica, contrariamente a quanto prescritto dal Regolamento interno, l’operato della Stazione appaltante è “palesemente viziato per inosservanza della disciplina regolamentare interna”, con pedissequa “caducazione, per invalidità derivata, del provvedimento di aggiudicazione a valle adottato”.
Ebbene, il Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. III, n. 6433/2020, del 23.10.2020) ha accolto gli appelli principali e, in riforma della sentenza appellata, ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado decidendo sulla questione principale, avente ad oggetto la composizione della Commissione giudicatrice. La nomina, quale Presidente della commissione giudicatrice, di un soggetto extraneus rispetto alla struttura organizzativa del soggetto aggregativo non è di per sé idonea ad incrinare la posizione di imparzialità del soggetto medesimo qualora dalla documentazione in atti non emergano circostanze “attuali” tali da revocarne in dubbio l’imparzialità, “essendo necessario, al fine di ritenere il contrario, che i rapporti pregressi siano sintomatici di una non del tutto esaurita contiguità di interessi tra il componente della commissione e taluno dei partecipanti alla gara”.
Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.