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DPCM Obbligo mascherina

DPCM: Difetto di motivazione e illegittimità costituzionale su obbligo mascherina a scuola (T.A.R. Lazio ordinanza n. 7468/2020)

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, ordinanza n. 7468/2020 del 04.12.2020

Con l’ordinanza n. 7468/2020 del 4 dicembre 2020 il T.A.R. Lazio – Roma, si è pronunciato sul DPCM del 3 novembre 2020 e sull’obbligo della mascherina a scuola durante l’orario di lezioni per gli alunni con età da 6 a 11 anni. Sulla questione il T.A.R. solleva possibili vizi legati a difetti di motivazione riscontrati nelle disposizioni del DPCM e profili di illegittimità costituzionale del provvedimento.

Il ricorso fonda le sue ragioni sul fatto che vi siano fenomeni di difetto di ossigenazione per uso prolungato della mascherina chirurgica durante l’orario scolastico da parte del figlio minore del ricorrente, un bambino sano e quindi non un malato che sarebbe già scriminato dall’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, per il quale dunque il genitore teme la potenziale pericolosità dell’uso prolungato del suddetto DPI senza precauzioni. A ciò viene aggiunto che, dopo aver dotato il figlio di un misuratore “saturimetro”, il minore di nove anni ha misurato da solo l’ossigenazione durante l’orario scolastico, riscontrando durante una giornata scolastica, dei valori molto bassi, pari a 92.

Diffetto di motivazione e di istruttoria:

Il T.A.R. ha preliminarmente rilevato che “il DPCM impugnato ha imposto l’uso della mascherina, in modo incondizionato sul tutto il territorio nazionale, anche ai bambini di età compresa fra i sei e gli undici anni, specificando che tale obbligo permane durante l’orario scolastico (art. 1 comma 9, lett. s), senza alcuna considerazione né della “situazione epidemiologica locale” né del “contesto socio-culturale…”  e che “… il verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020, pertinente in quanto si riferisce specificamente alla ripresa delle attività scolastiche, non è richiamato nel DPCM impugnato …”.

L’ordinanza continua poi adducendo a sostegno del provvedimento che “dal DPCM impugnato non risulta siano stati effettuati approfondimenti sull’incidenza dell’uso di mascherina, per alunni da 6 a 11 anni, sulla salute psico-fisica degli stessi, né un’analisi del contesto socio-educativo in cui l’obbligo per tali scolari è stabilito come pressoché assoluto, né sulla possibilità che vi sia un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani causato dall’uso prolungato della mascherina” e che “neanche risulta che il DPCM abbia disciplinato l’imposizione dell’uso delle mascherine ai suddetti minori subordinandola alla adozione da parte degli istituti scolastici di specifici indirizzi operativi pratici per le singole classi”.

Conclude sollevando una questione di bilanciamento dei diritti, nello specifico che “… dal DPCM impugnato non emergono elementi tali da far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, parimenti riconosciuti e tutelati dalla costituzione […] sì da poter connotare di ragionevolezza e proporzionalità l’imposizione a questi ultimi dell’uso di un dispositivo di protezione individuale in modo prolungato e incondizionato, anche “al banco” e con distanziamento adeguato”.

Non manca, inoltre, di porre la questione su possibili casi di incostituzionalità:

“… pur non dovendosi svilire l’interesse alla salute di un minore sulla base della sola circostanza di fatto che il DPCM impugnato perderà efficacia il 3 dicembre 2020 […] il Collegio ritiene che le numerose e complesse questioni, anche di illegittimità costituzionale, prospettate in ricorso richiedano l’approfondimento da effettuarsi nella naturale sede di merito”.

Alla luce di ciò il giudice di primo grado ha disposto l’acquisizione “dall’amministrazione [di] copia dei verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 e n. 124 della seduta dell’8 novembre 2020, del Comitato tecnico-scientifico nonché una sintetica relazione in cui si chiariscano le evidenze scientifiche, poste alla base dell’imposizione dell’uso della mascherina anche ai bambini di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, anche durante l’orario scolastico, basate su specifica istruttoria sulla “situazione epidemiologica locale” di ciascuna regione, sul “contesto socio-culturale” in cui i bambini vivono, come suggerito dal CTS nel verbale n. 104, dalle quali possa ritenersi scongiurato il pericolo che si verifichi un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani, causato dall’uso prolungato della mascherina, o che vi siano ricadute di tale imposizione sulla salute psico-fisica dei minori in una fase della crescita particolarmente delicata”.

L’udienza pubblica di merito che darà risposte sulla questione della legittimità del DPCM e dell’obbligo della mascherina a scuola  è stata fissata per il 10 febbraio 2021.

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