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Collegamento da remoto udienza

Processo amministrativo: Il collegamento da remoto è l’unica modalità per discutere l’udienza

Consiglio di Stato, Sez. II, decreto n. 24 del 15 gennaio 2021

Con decreto n. 24/2021, reso sul ricorso n.r.g. 8144/2020, il Consiglio di Stato respinge l’opposizione del ricorrente al collegamento da remoto per la discussione dell’udienza richiesta dal resistente.

Il fatto

Il ricorso in appello chiede la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Latina, Sez. I, n. 00244/2020, concernente annullamento del verbale medico legale e l’adempimento all’istanza di revisione del giudizio medico legale.

Una delle resistenti ha presentato istanza di collegamento da remoto per la discussione orale e l’appellante si è opposto alla stessa rappresentando la necessità che la discussione si svolgesse in presenza sostenendo che, per la delicatezza della questione, fosse necessario che la discussione avvenisse nelle aule del Consiglio di Stato.

La pronuncia del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che, attualmente, non vi sono altre possibilità di discussione delle cause se non quella con collegamento da remoto ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, D.L. n.28 del 2020 e 25, comma 1, D.L. n.137 del 2020.

Pertanto, “a fronte di una disciplina positiva che contempla, in via straordinaria e temporanea, il collegamento da remoto come unica modalità di svolgimento della discussione orale, resta preclusa all’interprete ogni opzione interpretativa che, invece, ammetta la discussione in presenza, da intendersi quale possibilità esclusa, implicitamente, ma chiaramente, dalla citata normativa di riferimento (in ragione del suo carattere completo ed esauriente)”.

Aggiunge poi che “non si ravvisano ragioni (di ordine giuridico o tecnico) per smentire l’assunto dell’equivalenza della discussione orale da remoto, rispetto a quella in presenza, quanto alla sua capacità di salvaguardare in maniera adeguata l’esercizio dei diritti di difesa e la pienezza della dialettica processuale”.

Le conclusioni

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’opposizione al collegamento da remoto per la discussione dell’udienza, confermando la discussione già autorizzata con separato decreto.

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