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Diniego richiamo vaccino Covid

Sanità: Diniego richiamo vaccino Covid per coloro che hanno fatto la prima dose pur non avendone diritto

Tar Catania, Sez. IV, decreto n. 102 del 13 febbraio 2021

Con decreto n. 102/2021 il T.A.R. Sicilia – Catania ha respinto la richiesta di misura cautelare monocratica per la sospensione del provvedimento dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana con cui è stato posto il diniego per la somministrazione del richiamo del vaccino per il Covid-19 a coloro che hanno avuto accesso alla prima dose di vaccino pur non avendone diritto. 

Il fatto

In data 28.01.2021 l’Assessore della Salute della Regione Siciliana ha adottato un provvedimento che ha posto il diniego alla somministrazione del richiamo (seconda dose) del vaccino per il Covid-19 per tutti i soggetti che, non avendone diritto, hanno avuto comunque accesso alla prima dose di vaccino.

I ricorrenti, pur non rientrando nelle categorie prioritarie indicate dal Piano Strategico Nazionale di vaccinazione anti Sars-Cov2/Covid-19, hanno ricevuto la prima dose del vaccino Comirnaty prodotto da Pfizer-Biontech, in data 6.01.2021.

Quindi, i ricorrenti hanno impugnato il suddetto provvedimento e chiesto l’applicazione di misure cautelari monocratiche aspirando alla declaratoria dell’obbligo dell’Azienda sanitaria intimata di somministrare la seconda dose di vaccino entro la data del 17.02.2021.

A sostegno della richiesta cautelare, i ricorrenti hanno assunto “(ma non fornendo alcun principio di prova) che, in mancanza, potrebbero verificarsi effetti gravemente dannosi per la loro salute, da un lato, per il mancato completamento del ciclo vaccinale e, dall’altro lato, per il rischio di essere nuovamente sottoposti ad un nuovo ciclo vaccinale composto da altre due dosi”.

La pronuncia del T.A.R.

In riferimento al primo profilo il T.A.R. ha rilevato che “non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto”.

Rispetto al secondo profilo, invece, è stato rilevato che “il danno paventato è allo stato meramente ipotetico, non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico e non essendosi alcuna evidenza scientifica che l’effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all’utilizzo del farmaco (pubblicate sul sito dell’EMA), addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse”.

Il Giudice ha concluso il decreto evidenziando che “nel bilanciamento del contrapposto interesse, che non è quello del risparmio di spesa, come indicato in ricorso, ma quello di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino, l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, vada respinta.

Le conclusioni

Il T.A.R. Sicilia – Catania ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche chiesta dai ricorrenti ex art. 56 c.p.a. fissando al giorno 11 marzo 2021 la camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione.

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