Sanità: Apertura sale da gioco e pandemia Covid-19
Consiglio di Stato, Sez. III, decreto n. 884 del 22 febbraio 2021
Con decreto n. 884/2021 il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di misure cautelare per la sospensione degli effetti dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) e la conseguente apertura delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò tuttora chiuse per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il fatto
Il Giudice di prime cure ha respinto la richiesta di misure cautelari rilevando che il DPCM del 14.01.2021, “nella parte in cui individua, fra le attività economiche oggetto di misure limitative e prescrizioni a tutela della salute pubblica, quelle di interesse della parte ricorrente, non appare illogica o irragionevole avendo l’amministrazione statale effettuato una valutazione inerente il grado di essenzialità dell’attività cui imporre il sacrificio, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, e prevedendo comunque un ristoro economico a compensazione del periodo di sospensione”.
La pronuncia del Consiglio di Stato
La decisione del T.A.R. Lazio è stata appellata innanzi al Consiglio di Stato, il quale ha statuito che “il provvedimento impugnato, DPCM 14 gennaio 2021, […] non appare effettivamente, come l’appellante sostiene, fondato su una specifica valutazione di rischio di maggior contagio per le attività che l’appellante esercita su concessione dello Stato, ma sembra aver seguito il principio secondo cui anche di fronte a un rischio definito “potenziale” la legittima risposta proporzionale può essere il divieto totale dell’attività”.
Continua poi evidenziando l’incompletezza della valutazione istruttoria sull’effettiva lesività dell’apertura delle sale giochi durante la diffusione del virus Covid-19 ma confrontando “l’esigenza, assolutamente prioritaria, di piena precauzione per la salute pubblica a fronte del rischio di diffusione del contagio, e quella dell’appellante diretta a rivendicare il proprio legittimo interesse a evitare, mitigare o comunque ristorare un danno che ha e conserva carattere economico, […] ha un valore economico ristorabile”.
Le conclusioni
Conclude respingendo la richiesta di misure cautelari monocratiche perché “la precauzione per la salute pubblica” ha priorità sulle restanti motivazioni mantenendo comunque aperta la possibilità per le successive fasi del giudizio della realizzazione “di un compiuto, specifico e approfondito accertamento scientifico (che) dimostr(i) che il dubbio e la indicazione presuntiva del C.T.S. non corrispondevano ad un reale fattore di rischio contagio”.
Alla luce delle motivazioni su esposte il Consiglio di Stato si è pronunciato con decreto n. 827/2021 respingendo la richiesta di misure cautelari monocratiche sull’ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma ma non escludendo del tutto una pronuncia positiva sull’apertura delle sale da gioco, bingo, ecc… chiuse a causa Covid-19. La camera di consiglio è stata fissata per il mese di marzo ex art. 53 c.p.a.
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