Processo amministrativo: Opposizione discussione da remoto per mancanza di dotazione informatica
Consiglio di giustizia amministrativa, decreto n. 39 del 25 febbraio 2021
La mancanza di dotazione informatica non costituisce un motivo valido per l’accoglimento dell’opposizione alla discussione da remoto. Così, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia – Palermo, con il decreto n. 39 del 25.02.2021 ha respinto l’opposizione alla discussone da remoto dell’udienza disponendo che la stessa abbia luogo alla già fissata camera di consiglio.
Il fatto
Il ricorrente ha proposto tempestiva istanza di discussione da remoto ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, c.p.a. La resistente ha presentato opposizione alla discussione da remoto così motivata: “dichiara di opporsi alla discussione da remoto del ricorso sopra indicato in quanto impossibilitato, non essendo l’ufficio fornito né di webcam, né di casse acustiche o cuffie per l’ascolto né di microfono per poter interloquire”.
La pronuncia del Consiglio di Stato
Il C.g.a. ha preliminarmente rilevato che “la facoltà di discussione orale “sintetica” prevista dall’art. 73 comma 2, c.p.a., integra esplicazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed invera il precetto di garanzia del contraddittorio di cui all’art. 111 comma II della Costituzione” e che “trattasi di posizione di diritto potestativo, […] il cui esercizio non può essere aprioristicamente negato, fatte salve ipotesi del tutto residuali”.
Nel decreto viene evidenziato che “opposizione alla discussione pur prevista, in astratto, dall’art. 4 d.l. n. 28/2020 integra rimedio ad eventuali distorsioni che la richiesta di discussione dovesse – in ipotesi- limite, certamente non ricorrenti nel caso di specie- arrecare alla dialettica processuale”.
Le conclusioni
Il C.g.a. ha respinto l’opposizione alla discussione da remoto poiché “che la asserita carenza di dotazioni informatiche che consentano la partecipazione alla discussione da remoto in capo ad una delle parti processuali (e per esse alla difesa tecnica dalla stessa prescelta) non può integrare giusta causa tale da limitare il diritto processuale di controparte, dovendosi in contrario osservare che ciò costituisce, per un verso, inconveniente facilmente rimediabile, e sotto altro profilo, lacuna/carenza che rientra nella sfera gestoria della parte processuale che accampa simile impedimento, cui la stessa, ove lo ritenga, può porre rimedio”.
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