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obbligo riesaminare requisiti art 80

Appalti: nessun obbligo della stazione appaltante a riverificare i requisiti ex art. 80 d. lgs. n. 50/2016

T.A.R. Bari, Sez. III, sentenza n. 453 del 11/03/2021

Il T.A.R. Bari, quindi, pienamente accogliendo la tesi del Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio ha dichiarato il ricorso inammissibile, non essendoci in capo alla stazione appaltante alcun obbligo a riverificare requisiti ex art 80 d.lgs. 50/2016.

Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.

Sul punto la stessa giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che “Non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto. Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere” (cfr. C.d.S., Sez. IV, 04/11/2020, n. 6809; in termini, da ultimo, C.d.S. Sez. IV, 09/07/2020, n. 4394 e Sez. II, 03/06/2020, n. 3462; T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 20/10/2020, n. 1141; T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 15/10/2020, n. 2634; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 05/10/2020, n. 1304).[/vc_column_text]
Le conclusioni

Il T.A.R. Bari conclude rilevando che, se vi fosse l’obbligo di riverificare i requisiti ex art. 80 “del Codice dei contratti in capo ai soggetti risultati aggiudicatari, si consentirebbe a qualunque partecipante di reiterare ad libitum richieste di riesame con l’effetto di paralizzare l’attività delle stazioni appaltanti; anche a voler trascurare, con particolare riferimento alla fattispecie, che la legittimità dell’aggiudicazione ha comunque superato il vaglio giurisdizionale”.

In estrema sintesi, dunque, non è dato apprezzare in capo (alla società ricorrente) la titolarità di una posizione legittimante a pretendere la verifica del perdurante possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria anche successivamente alla conclusione della procedura di gara e, più in generale, ad ottenere un riesame della disposta aggiudicazione”.

Il T.A.R. Bari, quindi, pienamente accogliendo la tesi del Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio ha dichiarato il ricorso inammissibile, non essendoci in capo alla stazione appaltante alcun obbligo a riverificare requisiti ex art 80 d.lgs. 50/2016.

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Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.

La stazione prendeva atto della richiesta della ricorrente chiedendo La ricorrente ha poi proposto il gravame oggetto di sentenza per l’annullamento del presunto silenzio inadempimento serbato dalla stazione appaltante in ordine al procedimento avviato di verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 in capo all’aggiudicataria.

La pronuncia

Il Giudice ha preliminarmente dichiarato che “il ricorso è palesemente inammissibile, come eccepito dalle difese” della ricorrente (rappresentata in giudizio dal Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio) e della aggiudicataria sotto un duplice profilo.

In primo luogo, parte ricorrente non ha gravato la rinnovata aggiudicazione, per giunta successiva alla segnalazione inviata dalla stessa; aggiudicazione che, in quanto scaturita da un supplemento istruttorio all’esito del quale si è rideterminato l’importo complessivo dell’aggiudicazione, non si configura come atto meramente confermativo”.

In secondo luogo, la ricorrente non ha gravato, sotto il profilo che qui rileva, la determinazione dirigenziale alla quale si è accompagnata la verifica del possesso dei requisiti di cui si discute, con riferimento alla totalità dei soggetti aggiudicatari”.

 “Ma l’inammissibilità si apprezza anche sotto distinto e dirimente profilo, come correttamente rilevato dalla difesa” della stazione appaltante, curata dal Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio, secondo cui “non sussiste in capo alla stazione appaltante un obbligo di provvedere sulla richiesta (della ricorrente) di riverificare i requisiti ex art. 80 dell’aggiudicataria, sostanziandosi la richiesta stessa in un invito all’autotutela”.

Sul punto la stessa giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che “Non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto. Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere” (cfr. C.d.S., Sez. IV, 04/11/2020, n. 6809; in termini, da ultimo, C.d.S. Sez. IV, 09/07/2020, n. 4394 e Sez. II, 03/06/2020, n. 3462; T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 20/10/2020, n. 1141; T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 15/10/2020, n. 2634; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 05/10/2020, n. 1304).[/vc_column_text]

Le conclusioni

Il T.A.R. Bari conclude rilevando che, se vi fosse l’obbligo di riverificare i requisiti ex art. 80 “del Codice dei contratti in capo ai soggetti risultati aggiudicatari, si consentirebbe a qualunque partecipante di reiterare ad libitum richieste di riesame con l’effetto di paralizzare l’attività delle stazioni appaltanti; anche a voler trascurare, con particolare riferimento alla fattispecie, che la legittimità dell’aggiudicazione ha comunque superato il vaglio giurisdizionale”.

In estrema sintesi, dunque, non è dato apprezzare in capo (alla società ricorrente) la titolarità di una posizione legittimante a pretendere la verifica del perdurante possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria anche successivamente alla conclusione della procedura di gara e, più in generale, ad ottenere un riesame della disposta aggiudicazione”.

Il T.A.R. Bari, quindi, pienamente accogliendo la tesi del Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio ha dichiarato il ricorso inammissibile, non essendoci in capo alla stazione appaltante alcun obbligo a riverificare requisiti ex art 80 d.lgs. 50/2016.

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Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.

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Con la sentenza n. 453/2021, ha accolto totalmente la tesi difensiva formulata dal Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio e ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una società partecipante alla gara di appalto poiché “non sussiste in capo alla stazione appaltante un obbligo […] a riverificare requisiti ex art 80 dell’aggiudicataria, sostanziandosi la richiesta stessa in un invito all’autotutela”.

Il fatto

La stazione appaltante indiceva gara per l’affidamento di servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia, suddivisa in sei lotti. Alla gara prendevano parte la ricorrente e la controinteressata; quest’ultima risultava aggiudicataria di due lotti e veniva sottoposta alla verifica dei requisiti generali e di capacità economica e finanziaria ex art. 80 del d. lgs. n. 50/2016.

Avuta notizia di indagini giudiziarie a carico di due dirigenti della aggiudicataria e del provvedimento di esclusione disposto da altra stazione appaltante, la ricorrente chiedeva di verificare nuovamente il possesso dei requisiti soggettivi in capo all’aggiudicataria.

La stazione prendeva atto della richiesta della ricorrente chiedendo La ricorrente ha poi proposto il gravame oggetto di sentenza per l’annullamento del presunto silenzio inadempimento serbato dalla stazione appaltante in ordine al procedimento avviato di verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 in capo all’aggiudicataria.

La pronuncia

Il Giudice ha preliminarmente dichiarato che “il ricorso è palesemente inammissibile, come eccepito dalle difese” della ricorrente (rappresentata in giudizio dal Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio) e della aggiudicataria sotto un duplice profilo.

In primo luogo, parte ricorrente non ha gravato la rinnovata aggiudicazione, per giunta successiva alla segnalazione inviata dalla stessa; aggiudicazione che, in quanto scaturita da un supplemento istruttorio all’esito del quale si è rideterminato l’importo complessivo dell’aggiudicazione, non si configura come atto meramente confermativo”.

In secondo luogo, la ricorrente non ha gravato, sotto il profilo che qui rileva, la determinazione dirigenziale alla quale si è accompagnata la verifica del possesso dei requisiti di cui si discute, con riferimento alla totalità dei soggetti aggiudicatari”.

 “Ma l’inammissibilità si apprezza anche sotto distinto e dirimente profilo, come correttamente rilevato dalla difesa” della stazione appaltante, curata dal Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio, secondo cui “non sussiste in capo alla stazione appaltante un obbligo di provvedere sulla richiesta (della ricorrente) di riverificare i requisiti ex art. 80 dell’aggiudicataria, sostanziandosi la richiesta stessa in un invito all’autotutela”.

Sul punto la stessa giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che “Non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto. Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere” (cfr. C.d.S., Sez. IV, 04/11/2020, n. 6809; in termini, da ultimo, C.d.S. Sez. IV, 09/07/2020, n. 4394 e Sez. II, 03/06/2020, n. 3462; T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 20/10/2020, n. 1141; T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 15/10/2020, n. 2634; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 05/10/2020, n. 1304).

Le conclusioni

Il T.A.R. Bari conclude rilevando che, se vi fosse l’obbligo di riverificare i requisiti ex art. 80 “del Codice dei contratti in capo ai soggetti risultati aggiudicatari, si consentirebbe a qualunque partecipante di reiterare ad libitum richieste di riesame con l’effetto di paralizzare l’attività delle stazioni appaltanti; anche a voler trascurare, con particolare riferimento alla fattispecie, che la legittimità dell’aggiudicazione ha comunque superato il vaglio giurisdizionale”.

In estrema sintesi, dunque, non è dato apprezzare in capo (alla società ricorrente) la titolarità di una posizione legittimante a pretendere la verifica del perdurante possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria anche successivamente alla conclusione della procedura di gara e, più in generale, ad ottenere un riesame della disposta aggiudicazione”.

Il T.A.R. Bari, quindi, pienamente accogliendo la tesi del Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio ha dichiarato il ricorso inammissibile, non essendoci in capo alla stazione appaltante alcun obbligo a riverificare requisiti ex art 80 d.lgs. 50/2016.

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Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.