Sanità: necessaria documentazione scientifica su impatto psico-fisico delle mascherine sugli studenti
Consiglio di Stato, Sez. III, decreto n. 1511 del 22/03/2021
La pronuncia
Il giudice di appello ha preliminarmente rilevato che, anche alla luce di precedenti statuizioni, “i provvedimenti volti a contrastare la pandemia Covid sono sindacabili in sede giurisdizionale per manifesta irragionevolezza, o per riscontrata mancanza di supporto scientifico ovvero, a maggior ragione, per la contraddittorietà con la documentazione scientifica in particolare del C.T.S.” evidenziando che, nella questione trattata, “viene all’esame […] la più generale questione della coerenza scientifica, ragionevolezza e proporzionalità dell’obbligo imposto senza esclusioni a partire dall’età di 6 anni”. Nel decreto viene, inoltre, precisato che “tra i documenti di cui è stata disposta l’acquisizione, non dovrà mancare documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico delle mascherine sugli studenti delle varie classi di età, giacché, ad esempio, la stessa O.M.S. raccomanda trattamenti e cautele specifiche per la fascia 6-12 anni e diversi principi per gli studenti meno giovani”.
Le conclusioni
In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato quanto statuito dal Presidente del T.A.R. Lazio con il decreto appellato e ha respinto l’istanza ribadendo l’importanza di acquisire la documentazione necessaria a conoscere l’impatto psico-fisico delle mascherine sugli studenti.
Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.
Il fatto
I ricorrenti hanno impugnato D.P.C.M. 2 marzo 2021, nella parte in cui si prevede che “è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni” chiedendo l’applicazione di misure cautelari monocratiche. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con decreto presidenziale ordinando l’acquisizione di molti documenti in cui sarebbe possibile individuare la (esistenza o meno di) motivazione scientifica dell’obbligo di cui al provvedimento contestato “pro parte” (cioè limitatamente all’obbligo di mascherina in classe a partire dai 6 anni di età).
La pronuncia
Il giudice di appello ha preliminarmente rilevato che, anche alla luce di precedenti statuizioni, “i provvedimenti volti a contrastare la pandemia Covid sono sindacabili in sede giurisdizionale per manifesta irragionevolezza, o per riscontrata mancanza di supporto scientifico ovvero, a maggior ragione, per la contraddittorietà con la documentazione scientifica in particolare del C.T.S.” evidenziando che, nella questione trattata, “viene all’esame […] la più generale questione della coerenza scientifica, ragionevolezza e proporzionalità dell’obbligo imposto senza esclusioni a partire dall’età di 6 anni”. Nel decreto viene, inoltre, precisato che “tra i documenti di cui è stata disposta l’acquisizione, non dovrà mancare documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico delle mascherine sugli studenti delle varie classi di età, giacché, ad esempio, la stessa O.M.S. raccomanda trattamenti e cautele specifiche per la fascia 6-12 anni e diversi principi per gli studenti meno giovani”.[/vc_column_text]
Le conclusioni
In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato quanto statuito dal Presidente del T.A.R. Lazio con il decreto appellato e ha respinto l’istanza ribadendo l’importanza di acquisire la documentazione necessaria a conoscere l’impatto psico-fisico delle mascherine sugli studenti.
Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.
In occasione dell’impugnazione del D.P.C.M. 2 marzo 2021, nella parte in cui si prevede che “è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni”, il Consiglio di Stato con decreto n. 1511 del 22/03/2021 ribadisce la necessità di produrre documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico delle mascherine sugli studenti delle varie classi di età, giacché, ad esempio, la stessa O.M.S. raccomanda trattamenti e cautele specifiche per la fascia 6-12 anni e diversi principi per gli studenti meno giovani.
Il fatto
I ricorrenti hanno impugnato D.P.C.M. 2 marzo 2021, nella parte in cui si prevede che “è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni” chiedendo l’applicazione di misure cautelari monocratiche. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con decreto presidenziale ordinando l’acquisizione di molti documenti in cui sarebbe possibile individuare la (esistenza o meno di) motivazione scientifica dell’obbligo di cui al provvedimento contestato “pro parte” (cioè limitatamente all’obbligo di mascherina in classe a partire dai 6 anni di età).
La pronuncia
Il giudice di appello ha preliminarmente rilevato che, anche alla luce di precedenti statuizioni, “i provvedimenti volti a contrastare la pandemia Covid sono sindacabili in sede giurisdizionale per manifesta irragionevolezza, o per riscontrata mancanza di supporto scientifico ovvero, a maggior ragione, per la contraddittorietà con la documentazione scientifica in particolare del C.T.S.” evidenziando che, nella questione trattata, “viene all’esame […] la più generale questione della coerenza scientifica, ragionevolezza e proporzionalità dell’obbligo imposto senza esclusioni a partire dall’età di 6 anni”. Nel decreto viene, inoltre, precisato che “tra i documenti di cui è stata disposta l’acquisizione, non dovrà mancare documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico delle mascherine sugli studenti delle varie classi di età, giacché, ad esempio, la stessa O.M.S. raccomanda trattamenti e cautele specifiche per la fascia 6-12 anni e diversi principi per gli studenti meno giovani”.
Le conclusioni
In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato quanto statuito dal Presidente del T.A.R. Lazio con il decreto appellato e ha respinto l’istanza ribadendo l’importanza di acquisire la documentazione necessaria a conoscere l’impatto psico-fisico delle mascherine sugli studenti.
Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.
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In occasione dell’impugnazione del D.P.C.M. 2 marzo 2021, nella parte in cui si prevede che “è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni”, il Consiglio di Stato con decreto n. 1511 del 22/03/2021 ribadisce la necessità di produrre documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico delle mascherine sugli studenti delle varie classi di età, giacché, ad esempio, la stessa O.M.S. raccomanda trattamenti e cautele specifiche per la fascia 6-12 anni e diversi principi per gli studenti meno giovani.
Il fatto
I ricorrenti hanno impugnato D.P.C.M. 2 marzo 2021, nella parte in cui si prevede che “è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni” chiedendo l’applicazione di misure cautelari monocratiche. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con decreto presidenziale ordinando l’acquisizione di molti documenti in cui sarebbe possibile individuare la (esistenza o meno di) motivazione scientifica dell’obbligo di cui al provvedimento contestato “pro parte” (cioè limitatamente all’obbligo di mascherina in classe a partire dai 6 anni di età).
La pronuncia
Il giudice di appello ha preliminarmente rilevato che, anche alla luce di precedenti statuizioni, “i provvedimenti volti a contrastare la pandemia Covid sono sindacabili in sede giurisdizionale per manifesta irragionevolezza, o per riscontrata mancanza di supporto scientifico ovvero, a maggior ragione, per la contraddittorietà con la documentazione scientifica in particolare del C.T.S.” evidenziando che, nella questione trattata, “viene all’esame […] la più generale questione della coerenza scientifica, ragionevolezza e proporzionalità dell’obbligo imposto senza esclusioni a partire dall’età di 6 anni”. Nel decreto viene, inoltre, precisato che “tra i documenti di cui è stata disposta l’acquisizione, non dovrà mancare documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico delle mascherine sugli studenti delle varie classi di età, giacché, ad esempio, la stessa O.M.S. raccomanda trattamenti e cautele specifiche per la fascia 6-12 anni e diversi principi per gli studenti meno giovani”.
Le conclusioni
In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato quanto statuito dal Presidente del T.A.R. Lazio con il decreto appellato e ha respinto l’istanza ribadendo l’importanza di acquisire la documentazione necessaria a conoscere l’impatto psico-fisico delle mascherine sugli studenti.
Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.