Dirigenti penitenziari: Incarico temporaneo e difetto di interesse
T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, sentenza n. 1344 del 1.09.2021
Con la sentenza n. 10343 del 8.10.2021, il T.A.R. Lazio – Roma, ha accolto i rilievi avanzati dal prof. avv. Raffaele Guido Rodio e dall’avv. Lorenzo Rodio Nico, dichiarando improcedibili i ricorsi proposti dalla ricorrente poiché la stessa ha ottenuto un incarico temporaneo nella posizione ambita, facendo sorgere il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura di conferimento degli incarichi di dirigente penitenziario di livello non generale, indetta con D.M. 28 settembre 2016, presentando domanda per l’assegnazione, in ordine di preferenza, della vicedirezione di Trani, della vice direzione di Bari, della direzione di Melfi, della vice direzione di Lecce e, con successivo decreto direttoriale le è stato conferito l’incarico di direttore della casa circondariale di Melfi, per la durata di tre anni.
Con decreti di pari data, alla controinteressata assistita dallo Studio Legale Associato Rodio e Nico, è stato conferito l’incarico di vice direttore della casa circondariale di Trani di medesima durata e decorrenza di quello della ricorrente. Nel caso di specie la ricorrente ha lamentato che, nonostante si sia collocata al terzo posto per l’affidamento della vice direzione del carcere di Trani e al quarto posto per la vice direzione del carcere di Bari, abbia conseguito la direzione del carcere di Melfi, mentre gli altri incarichi anelati sarebbero stati affidati a candidati con punteggi inferiori o erronei. Nelle more della definizione del giudizio, però, la ricorrente ha ottenuto incarico temporaneo di vicedirezione presso la Casa Circondariale di Trani.
La decisione
Seppure la ricorrente avesse insistito nell’accoglimento del ricorso anche dopo l’ottenimento dell’incarico il Collegio, condividendo anche i rilievi opposti dal prof. avv. Raffaele Guido Rodio e dall’avv. Lorenzo Rodio Nico, ha ritenuto che entrambi il ricorso fosse improcedibile poiché a seguito dell’ottenimento dell’incarico temporaneo è sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio.
Nella specie ha rilevato che “come è noto, l’interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio, dal momento introduttivo a quello della sua decisione. È altrettanto noto, inoltre, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (ex multis, Cons. Stato n. 4816 e n. 3692 del 2021)”.
Secondo il T.A.R., quindi, “la ricorrente ha conseguito il bene della vita anelato e non potrebbe ottenere, dalla definizione nel merito del ricorso, un’utilità maggiore. Anzi l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe, per la ricorrente, il medesimo risultato già conseguito alla luce della sopravvenuta attività provvedimentale dell’amministrazione resistente: il conferimento dell’incarico di vice direttore della casa circondariale di Trani”.
Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.