I lavori sul Nodo ferroviario di Bari possono riprendere
Con ordinanza cautelare n. 3601 del 25.07.2022 il Consiglio di Stato, ha accolto le eccezioni del gruppo legale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) composto dal Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio (Studio Legale Associato Rodio e Nico), dalla Prof. Avv. Luisa Torchia (Studio Legale Prof. Avv. Luisa Torchia) e dall’Avv. Gabriele Sabato (Studio Legale Prof. Avv. Luisa Torchia), ed ha sospeso l’ordinanza cautelare dal T.A.R. Puglia – Bari n. 295 del 1.07.2022 con cui erano stati interrotti i lavori di realizzazione del Nodo ferroviario di Bari – Torre a mare.
Fatti
Con ordinanza del Tar Puglia – Bari il giudice di primo grado ha sospeso i lavori di realizzazione del nodo ferroviario di Bari – Torre a Mare, ed ha imposto alla Regione Puglia di aprire un nuovo procedimento al fine di valutare nuove soluzioni alternative a quelle già poste in essere per la variante ferroviaria.
La decisione
Facendo seguito al decreto monocratico presidenziale che aveva già temporaneamente sospeso le misure cautelari imposte con ordinanza del T.A.R. Puglia – Bari permettendo una parziale ripresa dei lavori, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha accolto le richieste formulate in appello respingendo integralmente la domanda cautelare proposta in primo grado.
Di seguito si riportano alcuni dei passaggi più importanti dell’ordinanza cautelare avente ad oggetto i lavori del nodo ferroviario di Bari, per la lettura completa del provvedimento si invita a premere sul pulsante in fondo all’articolo che rinvia direttamente al documento originale così come reperibile dal sito pubblico della giustizia amministrativa.
“- con il terzo motivo di appello di RFI, si sostiene l’inammissibilità del ricorso […] per difetto di legittimazione del comitato ricorrente, in base ai criteri individuati, per tutte, dalla nota sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio 20 febbraio 2020 n.2;
– il motivo appare assistito da fumus, in quanto si è detto che non constano iniziative di qualche rilievo, diverse dalla proposizione del ricorso, promosse dal comitato in questione;
[…]
– si tratta del quinto motivo (appello RFI motivi C alle pp. 24 fino in fine dell’atto), con cui si contesta appunto la fondatezza dei motivi di ricorso di I grado sopra riassunti;
– il motivo è fondato per quanto riguarda i primi due motivi, per i quali quindi specularmente difetta il fumus del ricorso di prime cure. Dato che il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica, così come si è visto, riguarda una porzione dell’opera complessiva, per le altre parti già avviata e conforme ad un progetto definitivo già approvato, non si comprende infatti, allo stato, per qual motivo la procedura di autorizzazione dovrebbe essere ripresa ex novo;
– con il sesto motivo […], si sostiene la mancata valutazione del periculum (nell’ordinanza cautelare impugnata, n.d.r.), atteso che le proprietà dei ricorrenti sono già state occupate;
– con il settimo motivo […], si sostiene il mancato bilanciamento degli interessi in gioco da parte dell’ordinanza impugnata;
– questi motivi, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati. All’opera per cui è causa, che come si è detto è infrastruttura strategica ed è ulteriormente connotata da un forte interesse pubblico in quanto finanziata nell’ambito del P.n.r.r., è infatti applicabile l’art. 125 comma 2 c.p.a. per cui “in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”. Nel caso di specie, l’interesse alla prosecuzione della procedura è da ritenere prevalente, considerato appunto che l’interesse privato è, per stessa ammissione dei ricorrenti, di tipo proprietario, non tocca altri valori costituzionali e riguarda come si è detto terreni già occupati. Non è evidentemente valutabile in questa sede l’affermazione, ripetuta anche alla discussione, per cui l’opera si collocherebbe a distanza non legale dall’abitazione di uno dei ricorrenti, per l’assorbente ragione che trattasi di motivo non dedotto nel ricorso di prime cure;
– con l’ottavo motivo […], si deduce violazione dell’art. 22 comma 2 del d lgs. 18 aprile 2016 n.50 e si censura la decisione dell’ordinanza impugnata, per cui la richiesta rivalutazione dell’affare dovrebbe svolgersi in contraddittorio con i ricorrenti e con il Comune di Noicattaro;
– anche questo motivo risulta fondato, dato che il coinvolgimento di questi soggetti non è previsto dalla legge, e quindi l’ordinanza cautelare non può assicurare un’utilità non ottenibile con la pronuncia di merito;
– con il nono ed il decimo motivo [….] si censura infine l’ordinanza nella parte in cui ritiene violato l’art. 95 NTA, e quindi, secondo logica, fondati i due restanti motivi del ricorso di I grado;
– i motivi sono fondati. L’esistenza di alternative progettuali o di localizzazione, in primo luogo, va vista in relazione al caso concreto, in cui, come si è detto più volte, si tratta di intervenire su un’opera che già esiste (il tracciato originario) e si tratta nello specifico di provvedere al completamento di lavori già avanzati. È evidente quindi che le alternative possibili non sono libere, ma, di contro, limitate dall’esistente. Vale pertanto quanto già affermato dalla Sezione con la sentenza 13 maggio 2021 n. 3781, relativa all’approvazione di questa stessa opera pubblica, ovvero alla ricordata delibera CIPE 104/2012, per cui “l’individuazione del tracciato di un’opera pubblica, tanto più se strategica, rientra in una discrezionalità assai ampia dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per macroscopica illogicità”;
– nel caso di specie, questa illogicità non risulta verificatasi: è sufficiente notare che le presunte alternative progettuali sono prospettate dall’ordinanza in senso meramente possibilistico e dubitativo (“sembrerebbero essere emerse”, p. 7 della motivazione sedicesimo rigo dal basso) e si riferiscono ad una variante, la 3SF, che era stata modificata già nel 2008, e quindi non risulta più attuale, così come ammettono gli stessi ricorrenti […]. Non si comprende allora in che consisterebbe la manifesta illogicità ravvisata nella delibera impugnata”.
[…]
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