Follow us
Istanza monocratica cautelare modulo

Processo amministrativo: Decisione istanza monocratica cautelare senza istanza se è flaggata la casella del modulo deposito (TAR Bologna dec. 503/2020)

Tar Bologna, Sez. I, decreto n. 503 del 31.12.2020

Decisione del T.A.R. Bologna che, sul ricorso n.r.g. 888/2020, in sede monocratica si pronuncia sulla richiesta di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., anche in mancanza del deposito di un’istanza formale, dichiarando sufficiente la presenza del “flag” (spunta) sulla relativa casella nel modulo di deposito del ricorso.

La decisone

Viene innanzitutto rilevato che “parte ricorrente nel corpo del proposto gravame non ha espressamente fatto richiesta di misura cautelare monocratica di cui all’art. 56 c.p.a. […] però ha flaggato l’apposita casella indicata nel modulo di deposito del ricorso[1].

Nel caso in questione il giudice ravvisa che “nella sia pure generica e generalizzata “istanza cautelare” come formalmente espressa in calce al ricorso si fa riferimento ad una esigenza di tutela immediata, ben ravvisabile in quella che il codice del processo amministrativo ha inteso contemplare con la norma di cui all’art. 56”.

Pertanto,la “flaggatura” del modulo può intendersi come chiara voluntas di chiedere l’intervento dell’adito giudice nella forma della misura cautelare monocratica, equivalente sostanzialmente ad una istanza ex art. 56 citato, ancorché in tali espressi sensi non formulata”.

Il Presidente del T.A.R. Bologna conclude rilevando “che a favore di siffatta interpretazione depone il principio di effettività inteso come capacità del processo amministrativo di conseguire risultati nella sfera sostanziale” e che “la normativa dettata col codice del processo amministrativo in tema cautelare e precautelare va letta in conformità alle fonti normative comunitarie che contengono in nuce la regola volta ad approntare anche senza contraddittorio uno strumento di tutela cautelare d’urgenza a tutti i diritti o agli interessi oppositivi, pretensivi o procedimentali”.

Sulla scorta di tale motivazione, con decreto n. 503/2020, il T.A.R. Bologna ha dichiarato sufficiente, perchè una domanda monocratica cautelare possa essere ammessa, il solo “flag” della casella sul modulo di deposito (senza quindi aver presentato apposita istanza formale ex art. 56 c.p.a.).

La trattazione collegiale dell’incidente cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 13 gennaio 2021.

[1] L’art. 56 c.p.a. recita testualmente che “Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie”.

Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.