Legge Pinto
La Legge Pinto (L. 89/2001) prevede la possibilità di ottenere un’equa riparazione per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell’irragionevole durata del processo.
La possibilità dell’equa riparazione si applica per i giudizi innanzi alle magistrature civili, penali, amministrative, fallimentari e tributarie e per ogni grado di giudizio.
La legge stabilisce l’irragionevolezza della durata:
- per il primo grado se superiore a tre anni;
- per il secondo grado se superiore a due anni;
- per il giudizio di legittimità se superiore a un anno;
- per i procedimenti di esecuzione forzata se superiori a tre anni;
- per le procedure concorsuali se superiori a sei anni.
COME OTTENERE IL RISARCIMENTO PER IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
Il ricorso ex Legge Pinto deve essere proposto entro e non oltre sei mesi, dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concluso il procedimento (secondo la Corte Costituzionale, sentenza n. 88/2018, il ricorso può essere anche prima della conclusione del giudizio).
Secondo gli orientamenti nazionali e comunitari il giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo deve concludersi nel termine di 2 anni e, nel caso di mancata osservazione di detto termine, il ricorrente può promuovere un nuovo giudizio per violazione del termine di durata ragionevole nel procedimento ex L. Pinto chiedendo nuovamente l’equa riparazione.
Il risarcimento per equa riparazione non può essere inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro per ogni anno (o per ogni frazione ultrasemestrale di anno) dal momento in cui il processo ha ecceduto la durata ragionevole come sopra indicata.
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