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Convocazione ricorrente

Concorsi Pubblici: Partecipazione candidati non idonea a sanare mancata convocazione ricorrente

T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, sentenza n. 213 del 02/02/2021

Con la sentenza n. 213 del 02/02/2021 il T.A.R. Puglia – Bari accoglie le tesi del Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio e dall’Avv. Lorenzo Rodio e ordina all’amministrazione comunale di Foggia di riconvocare la Commissione giudicatrice per far sostenere il colloquio orale alla ricorrente che non è stata informata della convocazione secondo le disposizioni del Bando.

Il fatto

La ricorrente ha partecipato a un concorso per il reperimento di assistenti sociali per il potenziamento delle equipe multidisciplinari per la valutazione dei casi complessi in attuazione dell’Atto di programmazione del territorio di Foggia. A seguito della valutazione dei titoli, è stata ammessa a sostenere il successivo colloquio orale. La ricorrente, però, dopo aver consultato il sito web comunale, ha appreso che era stata pubblicata sull’Albo Pretorio la determinazione dirigenziale di “presa d’atto dei verbali della commissione esaminatrice ed approvazione graduatoria”. In seguito ad ulteriori accertamenti, è risultato che la Commissione avrebbe dato atto della sua assenza alla prova orale. Esperito un accesso agli atti del concorso, sarebbe risultato che l’avviso di convocazione delle prove orali sarebbe stato pubblicato non nella sezione “Amministrazione trasparente” prevista dal Bando di concorso bensì in altra, diversa, sezione del sito web comunale.

La pronuncia del T.A.R.

Il Giudice ha preso atto che l’avviso relativo alla data della prova orale è stato pubblicato in ambiti del sito web (cioè nelle categorie “articoli” e “avviso pubblico”) diversi da quello previsto dal bando rimarcando anche che la “circostanza materiale relativa alla partecipazione di altri candidati ammessi alla prova orale non è di per sé idonea a sanare la mancata convocazione della ricorrente al colloquio secondo il bando di concorso”.

La sentenza evidenzia anche che “la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595) ha affermato il principio secondo cui quale quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502)”.

A quanto suddetto è stata rilevato anche l’inadempimento della Commissione che è venuta meno a quanto prescritto dal bando, poiché se “avesse verificato la pubblicazione dell’avviso di convocazione per la prova orale, rilevandone – inevitabilmente – l’errata effettuazione, tale organo avrebbe potuto, quanto meno, riservarsi sulla possibilità di consentire alla ricorrente di sostenere, in altra data, la prova orale”.

Le conclusioni

Il T.A.R. Puglia – Bari ha accolto il ricorso e disposto che l’Amministrazione comunale, previa riconvocazione della commissione esaminatrice, dovrà convocare la ricorrente per sottoporla al colloquio orale.

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