Formazione giudicato implicito su questione non sollevata tempestivamente
Corte Suprema di Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 15427 del 3.06.2021
“La ricorrente non ha dimostrato di aver sollevato ritualmente e tempestivamente la questione, sicché deve ritenersi che ormai sul punto si sia formato il giudicato, sia pure implicito”. Così la Corte di Cassazione ha accolto le tesi della Prof.ssa Avv. Anna Maria Nico respingendo il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro il dott. C.A.F. in ordine alle mancate retribuzioni per gli specializzandi iscritti prima dell’anno accademico 1991/1992.
La questione ha ad oggetto l’accertamento e la dichiarazione del diritto del dott. C.A.F. al riconoscimento economico per il periodo di formazione specialistica medica in radiodiagnostica. Il riconoscimento delle borse di studio annuali per gli specializzandi è stato introdotto solo a partire dall’anno accademico 1991/1992 e, quindi, successivamente rispetto al periodo quadriennale di specializzazione affrontato dal dottore. Al termine dell’iter processuale, la Corte d’Appello di Bari ha riconosciuto al dottore il diritto ad ottenere le somme che non gli erano state corrisposte durante il periodo di specializzazione condannando la Presidenza del consiglio dei Ministri al pagamento delle stesse.
Avverso la sentenza della Corte di Appello la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per Cassazione contestando l’epoca di inizio delle scuole di specializzazione e la mancata restituzione di talune somme a seguito della riforma della predetta decisione della Corte di Appello.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15427/21 ha accolto le tesi formulate dalla Prof.ssa Avv. Anna Maria Nico e ha dichiarato il primo motivo inammissibile poiché “la ricorrente non ha dimostrato di aver sollevato ritualmente e tempestivamente la questione, sicché deve ritenersi che ormai sul punto si sia formato il giudicato, sia pure implicito” e dichiarata la cessata materia del contendere per il secondo motivo “alla luce della documentazione prodotta dal controricorrente” non contestata dal ricorrente.
Definitivamente la Corte di Cassazione ha dichiarato “inammissibile il primo motivo e cessata la materia del contendere di cui al secondo motivo di ricorso” condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese di giudizio.
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