Risarcimento danni da atto illegittimo: Rodio e Nico vince in appello
Il risarcimento danni da atto illegittimo, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5459 del 2023
Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico ha assistito con successo il Comune di Corato nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato conclusosi con la sentenza n. 5459/2023, che ha respinto l’appello proposto da una società privata avverso la decisione del TAR Puglia in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per atto illegittimo.
La controversia riguardava una domanda di risarcimento danni connessa alla mancata realizzazione di un impianto di incenerimento di rifiuti ospedalieri, che la società appellante riteneva impedita da atti illegittimi adottati dall’Amministrazione comunale.
Il contenzioso e la domanda risarcitoria
La società appellante sosteneva di aver subito un rilevante danno economico a seguito della diffida del Sindaco del Comune di Corato del 18 ottobre 1991, con cui era stato impedito l’avvio dei lavori in assenza di concessione edilizia.
Sulla base di una perizia tecnica di parte, l’appellante aveva quantificato il danno in oltre 4 milioni di euro per mancato utile dal 1992 al 2016, oltre a ulteriori voci relative al deprezzamento del terreno e alle spese di gestione della società in stato di inattività.
Il TAR Puglia aveva respinto la domanda risarcitoria per mancata prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione. La società aveva quindi proposto appello.
Il principio ribadito dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la decisione di primo grado, ribadendo un principio consolidato in materia di responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo.
Secondo il Collegio, l’annullamento di un atto amministrativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno. La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione richiede infatti la prova dell’illecito; del danno; del nesso causale tra condotta e pregiudizio; dell’elemento soggettivo della colpa.
La sentenza richiama espressamente il principio generale di cui all’art. 2697 c.c., affermando che “il danneggiato deve offrire la prova in ordine a tutti gli elementi costitutivi della domanda, ivi incluso il nesso causale”.
Mancanza di prova del nesso causale nel risarcimento danni da atto illegittimo
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la pretesa risarcitoria poteva, al più, essere riferita all’arco temporale compreso tra la diffida sindacale del 18 ottobre 1991 e la pubblicazione della sentenza di annullamento del TAR (26 settembre 1996). Tuttavia, la società aveva richiesto il risarcimento per un periodo molto più ampio, dal 1992 al 2016.
Il Collegio ha inoltre sottolineato che, medio tempore, la normativa di settore era mutata, rendendo comunque non più realizzabile l’impianto secondo le condizioni originarie. Ciò escludeva la dimostrazione della spettanza del cosiddetto “bene della vita” e interrompeva il nesso eziologico tra l’atto illegittimo e il danno lamentato.
Inadeguatezza della prova del danno
Anche sotto il profilo della quantificazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto la domanda priva di adeguato supporto probatorio.
Il piano economico-finanziario prodotto dalla società è stato qualificato come “meramente assertivo”, in quanto non accompagnato da documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute e i proventi attesi.
Analogamente, il danno da deprezzamento del terreno è stato ritenuto non causalmente imputabile al Comune, mentre la voce relativa alle spese di gestione della società è stata considerata del tutto generica e priva di riscontri documentali
L’esclusione della colpa dell’amministrazione
Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, osservando che l’iter procedimentale, la complessità normativa e la natura sensibile dell’attività (impianto di incenerimento con potenziali ricadute ambientali e sanitarie) giustificavano un atteggiamento prudenziale da parte del Sindaco, titolare di specifiche funzioni in materia di tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
Verificazione e consulenza tecnica d’ufficio
Il Collegio ha infine respinto la richiesta di verificazione o consulenza tecnica d’ufficio, precisando che tali strumenti non possono supplire alla mancata prova degli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria, il cui onere grava esclusivamente sulla parte che agisce in giudizio.
Conclusioni
Con la sentenza n. 5459/2023, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il rigetto della domanda risarcitoria.
La decisione rappresenta un’importante conferma dei rigorosi presupposti richiesti per configurare la responsabilità della pubblica amministrazione da atto illegittimo e ribadisce che il risarcimento non consegue automaticamente all’annullamento del provvedimento.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.