Diniego trasferimento di sede in Guardia di Finanza, Rodio e Nico vince al TAR Liguria
T.A.R. Liguria, Sez. I, sentenza n. 574 del 9.6.2023
Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico, nella persona della Prof. Avv. Anna Maria Nico, ha assistito con successo un privato innanzi al T.A.R. Liguria in un caso di diniego di trasferimento di sede in Guardia di Finanza.
Il ricorso, presentato da un luogotenente, contestava il rigetto della sua istanza di mobilità nell’ambito del Piano nazionale degli impieghi per bandi 2022.
Il caso
Il militare aveva richiesto il trasferimento presso il Comando Regionale della Puglia, per un posto da ispettore manutentore aeromobili con specializzazione “BSE”. Nonostante il punteggio decisamente superiore rispetto agli altri candidati, la sua domanda era stata respinta in favore di un collega con valutazione inferiore.
Il Piano nazionale degli impieghi rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione della mobilità interna del personale della Guardia di Finanza, volto a favorire lo sviluppo di carriere coerenti con l’esperienza e la specializzazione acquisita.
In tale contesto, i criteri meritocratici, l’anzianità di servizio e le esigenze familiari dovrebbero guidare le scelte dell’Amministrazione.
Le contestazioni e il riesame
In un primo momento, l’Amministrazione aveva rigettato la domanda di trasferimento. A seguito dell’ordinanza cautelare n. 239/2022, con cui il TAR aveva preliminarmente accolto le tesi della Prof. Avv. Anna Maria Nico, il Comando Generale aveva confermato il diniego con una nuova determinazione.
Tale secondo provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti, che il TAR ha accolto integralmente, sancendo che il ricorrente avesse un punteggio più che doppio rispetto al collega trasferito e che avesse diritto al trasferimento.
Il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente risultava primo nella graduatoria di mobilità, e che “il Comandante del reparto ligure ha espresso parere favorevole al suo spostamento”, nonché che “la carenza di un’unità ‘BSE’ si riscontra tanto nella sede di appartenenza […] onde tale situazione si appalesa neutra rispetto alla posizione dei due ispettori manutentori”.
Il piano degli impieghi e il diniego di trasferimento in Guardia di Finanza
Il Giudice amministrativo ha ritenuto irrilevante il possesso, da parte del controinteressato, di una diversa abilitazione tecnica non prevista dal bando:
“La lex specialis del Piano degli impieghi 2022 prende in considerazione, quale requisito di partecipazione, solo la specializzazione ‘BSE’ […] eventuali qualificazioni/abilitazioni correlate non possono rilevare in senso contrario allo spostamento”.
Il TAR ha ritenuto illogica la preferenza data a un candidato con minore anzianità e responsabilità, tant’è che nella decisione ha posto in evidenza come “la tesi dell’Amministrazione […] si rivela manifestamente illogica e foriera di disparità di trattamento”.
In sentenza si sottolinea come la procedura dovesse valorizzare il merito, in linea con la ratio del Piano degli impieghi e che il ricorrente
“pur arruolato nel 1993 […], non potrebbe ancora tornare in Puglia, mentre ciò sarebbe consentito a un collega entrato in servizio solamente nel 2007”.
L’annullamento degli atti impugnati e il trasferimento
Il T.A.R. Liguria ha quindi accolto il ricorso, annullando il rigetto del trasferimento e disponendo il collocamento del militare presso la sede pugliese richiesta.
La sentenza del TAR Liguria n. 574/2023 conferma che in tema di diniego di trasferimento di sede in Guardia di Finanza, è necessario il rispetto dei criteri meritocratici nei procedimenti di mobilità all’interno delle forze armate e di polizia.
Il riconoscimento della professionalità e dell’esperienza maturata nel tempo costituisce un principio fondamentale per la tutela dei diritti del personale e per l’efficienza dell’organizzazione stessa.
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