Prof Avv Rodio e avv Rodio Nico Tar Bari

Contenzioso elettorale Altamura: Rodio e Nico vince al TAR Bari

In sintesi: nel contenzioso elettorale sulle elezioni comunali di Altamura del 2023, il TAR Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso che chiedeva l’annullamento delle operazioni elettorali. Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico, con il Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio e l’Avv. Lorenzo Rodio Nico, ha difeso con successo la posizione della resistente Teresa Stacca, vedendo confermata la validità della competizione.

Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico ha assistito con successo una candidata alla elezioni comunali, in qualità di parte controinteressata resistente, nel giudizio celebrato innanzi al TAR Puglia – Bari, Sez. III, definito con la sentenza n. 244 del 29 febbraio 2024. Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da alcuni candidati e consiglieri comunali contro le operazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Altamura, tenutesi nel maggio 2023. La difesa della resistente è stata affidata al Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio e all’Avv. Lorenzo Rodio Nico.

Il contenzioso elettorale sulle comunali di Altamura

I ricorrenti, candidati della coalizione sconfitta al ballottaggio per un margine di appena diciotto voti, avevano chiesto l’annullamento delle operazioni e la ripetizione della competizione, contestando l’ammissione di alcune liste a sostegno del candidato poi eletto e lamentando presunte irregolarità nella raccolta e nell’autenticazione delle sottoscrizioni di presentazione, oltre a una asserita errata attribuzione di voti nel turno di ballottaggio.

La prova di resistenza nel giudizio elettorale

Il fulcro della decisione è il mancato superamento della cosiddetta prova di resistenza: il principio per cui, ad elezioni avvenute, chi impugna l’ammissione di una lista deve dimostrare che, senza quella lista, l’esito sarebbe stato diverso. Il Tribunale ha verificato che, anche sottraendo integralmente al candidato vincitore i voti delle due liste contestate, questi sarebbe comunque approdato al ballottaggio, con la conseguente inammissibilità per difetto di interesse. Nelle parole del Collegio:

«il voto dato ad una lista è e resta voto di lista e non di coalizione, il che vuol dire che, sul terreno processuale, unica indagine possibile sotto il profilo della sussistenza dell’interesse a ricorrere consiste nel chiedersi se, in mancanza delle due liste contestate, il candidato Petronella avrebbe avuto ugualmente accesso al secondo turno elettorale» (TAR Puglia, Sez. III, sent. n. 244/2024).

La specificità dei motivi e i motivi aggiunti

Il TAR ha inoltre ritenuto inammissibili, per genericità, le censure relative al ballottaggio, ricordando che il giudizio elettorale esige l’indicazione precisa del numero di voti contestati, delle sezioni e delle fonti di prova. Anche i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, in quanto introducevano vizi inediti rispetto al ricorso originario, frutto di una progressiva scoperta incompatibile con la celerità che il rito elettorale deve assicurare.

Domanda frequente

Che cos’è la prova di resistenza nel contenzioso elettorale?

È il criterio in base al quale chi impugna le operazioni elettorali deve dimostrare che l’irregolarità denunciata, se eliminata, avrebbe concretamente modificato l’esito del voto. Nel caso delle comunali di Altamura, il TAR Puglia ha accertato che l’esclusione delle liste contestate non avrebbe impedito al candidato vincitore l’accesso al ballottaggio, dichiarando così il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.