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Incarichi dirigenziali Polignano

Incarichi dirigenziali, Rodio e Nico vince per il Comune di Polignano al TAR Puglia

T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, sentenza n. 1344 del 1.09.2021

Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico ha assistito con successo il Comune di Polignano a Mare in un giudizio in materia di incarichi dirigenziali. Con sentenza n. 1344 del 1.09.2021, il T.A.R. Puglia – Bari, attraverso una articolata decisione ha accolto totalmente i rilievi avanzati dal Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio, tra cui il mancato superamento della prova di resistenza da cui il Giudice non può prescindere nella valutazione di ammissibilità del gravame.

In primo luogo, quindi, il T.A.R. ha ritenuto fondata “l’eccezione, formulata dalla difesa civica, di inammissibilità del gravame per difetto di interesse” poiché “non risulta […] dimostrata la possibilità di ottenere una utile posizione in graduatoria, con conseguente inammissibilità per carenza di interesse della odierna impugnativa (ex multis, T.A.R. Roma, sez. III, 04/05/2020, n.4629)”. Il Giudice si è pronunciato anche sui successivi motivi di doglianza rilevando l’inammissibilità del ricorso introduttivo poiché in parte inammissibile e in parte infondato. I

Infatti, in ordine alla questione dei quesiti somministrati da Comune di Polignano per la copertura di incarichi dirigenziali per le prove di concorso è stato evidenziato che “Risponde, invero, a criteri di razionalizzazione e accelerazione delle procedura concorsuale l’aver affidato ad un operatore esterno […], l’individuazione, nelle materie d’esame, dei quesiti e delle relative risposte esatte, affidando allo stesso la preliminare correzione automatica e riservando alla stessa Commissione l’ultima parola in merito alla correttezza delle risposta contrassegnata a mezzo della valutazione delle argomentazioni sintetiche poste dal candidato a sostegno della risposta selezionata”.

Prevalgono, quindi, con riferimento alla prova anzidetta, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, i caratteri propri dei quesiti a risposta sintetica in considerazione del carattere obbligatorio […] delle motivazioni sintetiche (cui difatti è attribuito uno specifico punteggio), essendo stata imposta al candidato un’attività di rielaborazione logico – sintetica dei concetti oggetto delle materie di esame finalizzato a valutare la sua preparazione al di là del mero sforzo mnemonico di norma connesso alla prova per i quiz di preselezione.

Inoltre, è stato sottolineato che “La maggiore complessità e la diversa natura della prova quivi censurata (nella quale, come anzidetto, ogni quesito va integrato con uno specifico supporto motivazionale) giustifica non solo la decisione dell’Amministrazione di non pubblicare i quesiti anzidetti, ma altresì il relativo numero (21) da sottoporre ai candidati, senza che possa lamentarsi la violazione dell’art. 25 comma 10 del Regolamento per l’accesso agli impieghi comunali, il quale prevede solo per i test a risposta chiusa, e in ragione della diversa tipologia di tale prova, una batteria di almeno 60 quiz.

In riferimento, invece, alla dedotta violazione del principio dell’anonimato, il Collegio ha rilevato che il verbale…

Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.