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tratta ferroviaria Bari

Sospesa ordinanza T.A.R. Puglia su stop tratta ferroviaria Bari – Torre a Mare

Consiglio di Stato, Sezione IV, Decreto cautelare monocratico n. 3387 del 15.07.2022

Con decreto cautelare monocratico n. 3387/2022 del 15.07.2022, il Consiglio di Stato, ha accolto le eccezioni del gruppo dei legali di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) composto dal Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio, dalla Prof. Avv. Luisa Torchia e dall’Avv. Gabriele Sabato, ed ha sospeso la misura cautelare disposta dal T.A.R. Puglia – Bari con ordinanza n. 295 del 1.07.2022 con cui erano stati interrotti i lavori di realizzazione della nuova tratta ferroviaria Bari – Torre a Mare.

Fatti

Con ordinanza del Tar Puglia – Bari il giudice di primo grado ha sospeso i lavori di realizzazione della tratta ferroviaria Bari – Torre a mare, ed ha imposto alla Regione Puglia di aprire un nuovo procedimento al fine di valutare nuove soluzioni alternative a quelle già poste in essere per la variante ferroviaria.

La decisione

Il Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di decreto cautelare monocratico avanzata da RFI e dalle amministrazioni nazionali interessate evidenziando la sussistenza di un “periculum in mora massimo scaturente dal blocco dei lavori sulla SS. n. 16, a fronte di uno minore – e tuttavia comunque rilevante, almeno alla stregua delle scadenze imposte dal PNRR – derivante dal ritardo nella realizzazione della residua porzione (destinata a svolgersi per parecchi chilometri) della realizzanda linea ferroviaria: con il corollario che risulta primieramente essenziale sbloccare immediatamente il cantiere relativo all’intersezione della progettata linea ferroviaria con la SS. n. 16, nonché comunque urgente consentire altresì l’inizio dei lavori per la gran parte del residuo tracciato” e accogliendo “l’istanza cautelare formulata in questa sede da R.F.I e dalle altre amministrazioni che ne sostengono le posizioni, fatta provvisoriamente eccezione per tutto quanto sarebbe a realizzarsi entro un raggio di cinquecento metri dal principale edificio esistente nelle proprietà immobiliari dei (ricorrenti in primo grado)”.

Al contempo, con il decreto monocratico si è evidenziato che le richieste cautelari avanzate sia dal Comune di Noicattaro che delle associazioni private intervenute in giudizio non sono sostenibili.

Per il primo perché “l’opera ferroviaria (in quanto ubicata prevalentemente in agro del finitimo Comune di Triggiano, che non è parte in causa, ove è altresì ubicato l’edificio dei ricorrenti privati) solo in via estremamente marginale interseca, ma solo per alcune decine di metri, l’estremo lembo di nord-ovest del territorio di Noicattaro”.

Per le seconde, invece, si evidenzia che all’“autorizzazione paesaggistica [sospesa dal Tar Puglia, n.d.r.] sembrano contrapporsi, allo stato, progetti di tutela ambientale ancora meramente in itinere e per i quali non parrebbero in vigore specifiche e comunque insuperabili misure di salvaguardia”.

L’udienza cautelare innanzi al Consiglio di Stato è fissata al giorno 21.07.2022.

Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.