Udienza al Consiglio di Stato su concorso pubblico per dirigente amministrativo

Concorso pubblico dirigente amministrativo: Rodio e Nico vince in Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2418 – 8 marzo 2023

La Prof. Avv. Anna Maria Nico, fondatrice dello Studio Legale Associato Rodio e Nico, ha visto accolte le proprie tesi innanzi al Consiglio di Stato in materia di concorso pubblico per dirigente amministrativo. Con sentenza n. 2418/2023, è stato accolto l’appello presentato dalla vincitrice del concorso, difesa dallo Studio, e riformata integralmente la decisione del TAR Puglia.

Il concorso pubblico per dirigente amministrativo

Il caso riguardava la graduatoria finale di un concorso bandito da AReSS Puglia per la copertura di cinque posti da dirigente amministrativo, due dei quali riservati a dipendenti già in servizio presso l’ente.

Una candidata esclusa aveva presentato ricorso al TAR Puglia sostenendo l’irragionevolezza della valutazione attribuita a due candidati risultati vincitori per i posti riservati. Il TAR aveva accolto il ricorso, disponendo l’esclusione diretta dalla graduatoria dei candidati riservisti, senza però ordinare una nuova valutazione da parte della commissione.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente le tesi formulate dalla Prof. Avv. Anna Maria Nico, riformando la sentenza del TAR.

Secondo i giudici di Palazzo Spada:

“Il TAR ha travalicato dai limiti del proprio sindacato sulle valutazioni delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, ingerendosi nel merito delle prove”.

Il Collegio ha chiarito che il giudice amministrativo non può sostituirsi alla commissione esaminatrice, a meno che non emergano errori evidenti, illogicità manifeste o sviamenti di potere.

Discrezionalità tecnica e limiti del giudizio

La sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di concorso pubblico da dirigente amministrativo:

“Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici costituiscono espressione di ampia discrezionalità […] non sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi di macroscopiche illogicità o errori di fatto”.

Nel caso esaminato, invece, il TAR si era spinto oltre il controllo di legittimità, formulando una valutazione autonoma del contenuto delle prove scritte e sostituendo di fatto il proprio giudizio a quello della commissione.

I rilievi del TAR non giustificavano l’esclusione

Secondo il Consiglio di Stato, anche ammettendo l’esistenza di alcuni errori nelle prove scritte, tali elementi non erano sufficienti a determinare l’inidoneità. I candidati in questione non avevano ottenuto il massimo punteggio, a dimostrazione che la commissione aveva valutato in modo proporzionato l’intero contenuto degli elaborati.

I giudici hanno evidenziato che: imperfezioni o refusi non determinano automaticamente l’insufficienza, che il giudizio della commissione è di tipo globale e comparativo e che nessun errore macroscopico o abnorme era stato dimostrato.

Prova pratica e orale: censure infondate

Anche le ulteriori censure relative alla prova teorico-pratica e al colloquio orale sono state dichiarate infondate o carenti di prova da parte del Consiglio di Stato.

In particolare:

  • la mancata citazione di alcune norme nella prova pratica non integrava un vizio sostanziale;
  • le contestazioni sulla prova orale non erano supportate da documentazione valida;
  • il Collegio ha richiamato il divieto di introdurre nuovi documenti in appello e rigettato l’acquisizione tardiva di una perizia tecnica.

Conclusioni: una sentenza di rilievo per il diritto amministrativo

Questa decisione rafforza il principio secondo cui, in sede di concorso pubblico per dirigente amministrativo, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, salvo che emergano gravi e manifeste irregolarità.

La sentenza n. 2418/2023 costituisce un precedente rilevante per enti pubblici e candidati, confermando i limiti dell’intervento giudiziario in materia concorsuale.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha: accolto l’appello della candidata vincitrice riformando integralmente la sentenza del TAR Puglia.

Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.