
Segreto professionale dello psicologo e accesso agli atti
Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza n. 7658 del 19.09.2024 (rassegna giurisprudenziale)
Il segreto professionale dello psicologo e l’accesso agli atti per documenti scolastici sono stati oggetto della recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 7658 del 2024, con la quale si è statuito che anche quando la richiesta proviene dai genitori di uno studente coinvolto in episodi di bullismo l’accesso non è consentito.
Il Caso
Una studentessa frequentante un liceo musicale di Prato avrebbe subito episodi di bullismo da parte di un compagno di classe. La madre della ragazza ha richiesto alla scuola il trasferimento della figlia in un’altra sezione, istanza respinta dal Dirigente Scolastico per motivi legati alla privacy del gruppo classe. Successivamente, la madre ha presentato una formale richiesta di accesso a determinati documenti scolastici, tra cui: il verbale di un’assemblea di classe; la relazione della psicologa che aveva condotto incontri con la classe e la relazione del referente per il bullismo. La scuola ha negato l’accesso a tali documenti, citando il segreto professionale e la tutela della riservatezza.
Il Ricorso e la Sentenza
Dopo il rigetto del ricorso presentato al TAR Toscana, la madre ha impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato. L’appellante sosteneva che il diritto di accesso ai documenti fosse fondamentale per tutelare gli interessi della figlia e che il segreto professionale non potesse essere opposto in questo caso. Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, affermando che:
“Ai sensi della lett. a) del comma 1 dell’art. 24 della L. n. 241 del 1990, infatti, il diritto di accesso è escluso, tra gli altri, nei casi, – in cui senz’altro rientra quello in specie, in quanto segreto professionale – di segreti e di divieti di divulgazione espressamente previsti dalla legge.”
La sentenza sottolinea che il segreto professionale è una tutela non solo per gli assistiti ma anche per la libertà scientifica del professionista:
“È evidente, infatti, che se non si garantisse la riservatezza delle valutazioni, dei giudizi e delle opinioni da costoro espresse nel corso dell’attività professionale, quella libertà potrebbe essere seriamente compromessa.”
Inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato come l’attività dello psicologo spesso coinvolga gruppi e non solo individui singoli:
“Quest’ultimo, infatti, interviene terapeuticamente, non solo con riferimento ad un singolo assistito, ma anche, di norma, ed anzi sempre più frequentemente, soprattutto in caso di terapie somministrate ad adolescenti, nei confronti di un gruppo ristretto di individui.”
Pertanto, la richiesta di accesso ai documenti avrebbe potuto violare la riservatezza di altri studenti coinvolti negli incontri di gruppo.
Implicazioni della Sentenza
Questa decisione sottolinea l’importanza del segreto professionale nello svolgimento dell’attività psicologica, specialmente in ambito scolastico. La tutela della riservatezza è fondamentale per garantire un ambiente sicuro in cui studenti e professionisti possano operare efficacemente. La sentenza chiarisce che:
– Il segreto professionale non può essere derogato neanche in presenza di un interesse legittimo all’accesso ai documenti.
– L’opposizione del segreto professionale preclude in radice l’esercizio del diritto di accesso, senza necessità di effettuare alcun tipo di bilanciamento con altri interessi.
– La tutela della privacy e della riservatezza in ambito scolastico è prioritaria, soprattutto quando coinvolge minori.
Conclusioni
La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente in materia di segreto professionale dello psicologo e accesso agli atti, e ribadisce la necessità di proteggere la riservatezza delle informazioni in ambito scolastico e professionale.
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