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Il Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio commenta la sentenza della Corte costituzionale sul terzo mandato del presidente regionale

Terzo mandato presidente della regione: il Prof. Avv. Rodio sul comunicato della Corte costituzionale

Il terzo mandato presidente della regione: lo Studio Legale Associato Rodio e Nico segnala il recente intervento del Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Bari e avvocato amministrativista, pubblicato su Il Nuovo Quotidiano di Puglia dell’11.4.2025, relativo al Comunicato della Corte costituzionale del 9 aprile 2025 sulla sentenza che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale campana n. 16/2024.

La legge in questione permetteva al presidente della Giunta regionale della Campania, già in carica per due mandati consecutivi, di ricandidarsi per un terzo. La Corte costituzionale ha dichiarato tale previsione incostituzionale, ritenendola in contrasto con l’art. 122 della Costituzione, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia elettorale.

Il commento

Estratto del comunicato della Corte costituzionale

Nel comunicato diffuso il 9 aprile 2025, la Corte costituzionale ha chiarito i termini della propria decisione con le seguenti parole:

“L’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, dopo avere previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi, ha tuttavia stabilito che, ‘[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge’.

Con tale ultimo inciso, il legislatore campano ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo posto dal legislatore statale con la legge numero 165 del 2004, così violando l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l’altro, le ipotesi di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

Il divieto del terzo mandato consecutivo opera, infatti, per tutte le Regioni ordinarie, dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.”

Nel suo intervento sul Quotidiano, il Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio evidenzia come la Regione Campania abbia tentato un escamotage legislativo, facendo decorrere il computo dei mandati solo a partire dall’entrata in vigore della nuova legge. In tal modo, di fatto, si sarebbe reso possibile un terzo mandato, non previsto dalla legge statale (L. 165/2004), in violazione dei principi di coordinamento tra legislazione statale e regionale.

Nel commento può leggersi che:

“La Corte ha giustamente rilevato che una tale disposizione elude i vincoli costituzionali, poiché sovverte l’equilibrio tra competenze statali e regionali in materia elettorale”.

Implicazioni per la Regione Puglia: il terzo mandato del Presidente della Regione

Nell’intervento si sottolinea come la decisione della Corte costituzionale inciderà anche sulle elezioni regionali pugliesi. In particolare, sarà precluso il terzo mandato del Presidente della Regione Puglia.

Inoltre, nel commento si pone in evidenza un possibile ulteriore intervento della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi il prossimo 9 luglio sul ricorso del Governo contro la legge pugliese n. 42/2024, che ha modificato le cause di ineleggibilità per sindaci aspiranti consiglieri o presidenti regionali.

In particolare secondo il Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio:

“La norma pugliese anticipa il termine di cessazione dalla carica per i sindaci a sei mesi prima delle elezioni, creando una disciplina palesemente in contrasto con quella nazionale”.

Conclusioni

Il commento del Prof. Rodio sul comunicato della Corte è una riflessione preliminare su alcune recenti evoluzioni della giurisprudenza costituzionale in materia di leggi elettorali regionali e sul rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale.

Il testo integrale è disponibile sull’edizione cartacea e online del Quotidiano di Puglia.

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Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea. Siamo a tua disposizione per offrire supporto e consulenza specializzata.