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Immobile comunale occupato abusivamente nel Comune di Polignano: prof. avv. Anna Maria Nico vince al TAR Puglia

Immobile comunale occupato abusivamente, Rodio e Nico vince al TAR Puglia

T.A.R. Puglia – Bari, Sez. III, sentenza n. 769 del 4.06.2025

Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico, ha assistito con successo il Comune di Alberobello innanzi al T.A.R. Puglia – Bari, in una controversia riguardante lo sgombero di un immobile comunale occupato sine titulo da parte di un privato cittadino.

Con sentenza n. 769 del 4 giugno 2025, il TAR ha respinto il ricorso del privato accogliendo integralmente le tesi della Prof. Avv. Anna Maria Nico, confermando la legittimità del provvedimento impugnato.

La vicenda oggetto del giudizio

Il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza assumendo di occupare l’immobile “da diversi anni con la tolleranza dell’Amministrazione”, e di versare in una condizione personale di particolare fragilità economica e sanitaria. Aveva inoltre dichiarato di vivere lì con la propria famiglia e di aver partecipato a un bando per l’assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica, conclusosi con esito negativo.

A sostegno della tesi, il privato affermava che vi fossero: un’omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, un difetto di motivazione del provvedimento, la violazione del principio del legittimo affidamento e il difetto di proporzionalità e di ragionevolezza della condotta amministrativa.

La decisione del TAR Puglia: l’immobile comunale occupato abusivamente

Il TAR, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha respinto integralmente il ricorso.

Il Collegio ha ritenuto che:

“Il ricorso vada respinto in considerazione della pacifica occupazione abusiva dell’immobile in questione da parte del ricorrente, il quale […] non può vantare alcun affidamento legittimo rispetto alla tolleranza mostrata dalla P.A., essendo l’istante consapevole dell’illiceità della propria condotta occupativa di un bene immobile altrui”.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che l’immobile comunale occupato non aveva alcuna correlazione giuridicamente rilevante con il bando di edilizia popolare menzionato dal ricorrente, osservando che:

“L’immobile oggetto del provvedimento non è quello per cui aveva partecipato al bando, non sussistendo quindi alcun collegamento giuridicamente rilevante con la vicenda dell’assegnazione degli alloggi popolari”.

In più, il Collegio ha ricordato che l’immobile è un trullo vincolato come bene culturale e che con Delibera di Giunta comunale del 2016, l’Amministrazione aveva previsto per esso una diversa destinazione d’uso, ovvero “lo svolgimento di attività culturali-ricreative, mostre, esposizioni, ecc. in considerazione della localizzazione del bene e delle sue caratteristiche intrinseche”.

Sul provvedimento amministrativo e i vizi formali

Il TAR ha chiarito che l’ordinanza di sgombero impugnata ha natura strettamente vincolata, rientrando tra quei provvedimenti che possono sopravvivere anche in presenza di vizi formali.

Altresì, è stato rilevato come non sia emerso alcuno sviamento di potere o esercizio discrezionale irragionevole da parte dell’Amministrazione atteso che

“La condotta della P.A. non ha realizzato alcuno sviamento di potere […] proprio in considerazione dei sopralluoghi effettuati e delle altre attività materiali effettuate […] da cui è emersa l’assenza di minori o di altre particolari situazioni di vulnerabilità del ricorrente”.

In conclusione, nella sentenza è stato anche tenuto conto del fatto che l’immobile “non [è] nemmeno in grado di assolvere dignitosamente la funzione abitativa”, rafforzando la legittimità dell’intervento comunale.

Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.