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Sentenza TAR Puglia n. 407 2026 appalti pubblici servizi culturali Comune Altamura Studio Legale Associato Rodio e Nico

Appalti pubblici servizi culturali: Rodio e Nico vince al TAR Puglia

In sintesi: una stazione appaltante può legittimamente escludere un concorrente che abbia indicato, nella propria offerta per appalti pubblici per servizi culturali, artisti già impegnati in altri eventi alla data di partecipazione alla gara. È quanto stabilito dal TAR Puglia con sentenza n. 407/2026, che ha integralmente confermato l’operato dell’Amministrazione comunale, difesa dal Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio.

Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico ha assistito con successo il Comune di Altamura (BA) in un giudizio in materia di appalti pubblici per servizi culturali innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari conclusosi con la sentenza n. 407 del 27 marzo 2026, con cui sono state accolte le eccezioni formulate dal Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio, avvocato fondatore dello Studio e professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

La gara e il motivo dell’esclusione

Il Comune di Altamura aveva indetto una gara pubblica per l’organizzazione della Rassegna estate altamurana 2025: un caso tipico di appalti pubblici per servizi culturali, in cui diversi operatori del settore presentano le proprie proposte artistiche e una commissione specializzata le valuta in base alla qualità del programma e alla notorietà degli artisti coinvolti.

La società risultata prima in graduatoria è stata esclusa perché due degli artisti indicati nella propria offerta — nomi di rilevanza nazionale — erano già impegnati in altri eventi alla data stessa di presentazione della domanda. Non si trattava di un imprevisto verificatosi dopo la partecipazione alla gara, ma di una circostanza esistente fin dall’inizio e documentalmente provata.

Il Comune ha pertanto ritenuto l’offerta incompleta e ha disposto l’esclusione, aggiudicando la commessa al concorrente successivo in graduatoria.

Il ricorso al TAR

Le società escluse hanno impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Puglia – Bari, sostenendo che la sostituzione degli artisti con altri di pari valore fosse consentita e che la propria offerta risultasse comunque superiore. Hanno inoltre denunciato una disparità di trattamento rispetto alla società aggiudicataria, alla quale sarebbero state permesse modifiche al programma in fase di esecuzione del contratto.

La sentenza in materia di appalti pubblici per servizi culturali

Il TAR Puglia, quindi, ha accolto integralmente le tesi sostenute dal Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio.

Il punto centrale della motivazione della sentenza riguarda la natura dell’impossibilità per la quale il Collegio ha chiarito che, nel caso delle ricorrenti,

«non v’è nella sostanza un caso di impossibilità sopravvenuta, bensì un caso di impossibilità iniziale e, quindi, si è palesata la formulazione di una offerta incompleta»

La distinzione non è formale, ma sostanziale. Gli artisti indicati nell’offerta risultavano documentalmente già impegnati in altre rappresentazioni al momento stesso della partecipazione alla gara: l’ostacolo non è sorto dopo, era già presente. Questo ha reso la loro proposta incompleta dall’origine, con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione. La sentenza enuncia inoltre un principio di rilievo per tutti gli operatori coinvolti in appalti pubblici per servizi culturali:

«finisce, in primis, per incidere sulla valutazione iniziale della Commissione e, in secundis, per condizionare l’integrità dell’offerta nella sua versione originaria, non potendosi ragionare, tanto più nel settore artistico e degli spettacoli, nel senso dell’astratta fungibilità delle prestazioni»

In altri termini, una commissione giudicatrice valuta artisti specifici, non categorie generiche: sostituirli a gara conclusa significa presentare un’offerta diversa da quella esaminata, con evidente lesione della parità tra i concorrenti. Quanto alla disparità di trattamento denunciata dalle ricorrenti, il TAR ha tracciato una linea netta: la società aggiudicataria aveva fronteggiato sopravvenienze reali intervenute durante l’esecuzione del contratto — fattispecie che il capitolato espressamente contemplava — mentre le ricorrenti avevano presentato fin dall’inizio un’offerta che non potevano mantenere. Il Tribunale ha quindi concluso che

«la sostituzione dei nominativi di due artisti operata dalla società ricorrente, in fase procedimentale di aggiudicazione, ha comportato una modifica sostanziale iniziale dell’offerta presentata e, di conseguenza, la sua legittima esclusione dal procedimento di gara»

Conclusioni: appalti pubblici servizi culturali e intercambiabilità artisti

La decisione del TAR Puglia offre un orientamento chiaro su un tema ricorrente negli appalti pubblici per servizi culturali: la commissione esaminatrice valuta nominativi specifici, non categorie astratte.

L’offerta tecnica è vincolante nella sua formulazione originaria, e la sua completezza deve essere verificata — e garantita — già al momento della presentazione. Chi partecipa a una gara indicando artisti o professionisti deve assicurarsi preventivamente la loro effettiva disponibilità, pena l’esclusione dalla procedura. Gli enti appaltanti che si trovino ad affrontare contestazioni analoghe possono fare riferimento a questo precedente giurisprudenziale per sostenere la legittimità dei propri provvedimenti.

Domanda frequente

Gli artisti indicati in un’offerta per una gara pubblica possono essere sostituiti?

Secondo il TAR Puglia, sentenza n. 407 del 27 marzo 2026, la sostituzione non è ammissibile quando l’indisponibilità era già esistente al momento della presentazione dell’offerta: in quel caso l’offerta è incompleta dall’origine e l’esclusione è legittima. È invece possibile gestire modifiche sopravvenute durante la fase esecutiva del contratto, se il capitolato lo prevede e nel rispetto dell’equilibrio complessivo della proposta.

Dal 1987 Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre la propria assistenza nelle branche del Diritto Amministrativo (appalti, urbanistica, edilizia, concorsi pubblici, ecc…), del Diritto Costituzionale, del Diritto del Lavoro e del Diritto dell’Unione Europea.