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Concorso Ripam Ministero Giustizia: sentenza del TAR Lazio ottenuta dalla Prof. Avv. Anna Maria Nico

Concorso Ripam Ministero Giustizia: Rodio e Nico vince al TAR Lazio

In sintesi: il TAR Lazio ha annullato la valutazione di un quesito del concorso Ripam Ministero Giustizia. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, con la sentenza n. 14465 del 31 agosto 2026 ha accolto il ricorso R.G. n. 3425/2026, patrocinato dalla Prof. Avv. Anna Maria Nico per una candidata alla procedura per 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione.

Il TAR Lazio ha dichiarato illegittimo il quesito n. 17 della prova scritta del 24 ottobre 2025 e ha reso definitiva la rettifica del punteggio e della posizione in graduatoria.

Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico ha assistito con successo una candidata al concorso Ripam Ministero Giustizia, la procedura per titoli ed esami indetta dalla Commissione Interministeriale Ripam per il reclutamento di personale non dirigenziale nei ruoli del Ministero della Giustizia. La Prof. Avv. Anna Maria Nico ha proposto il ricorso, iscritto al R.G. n. 3425/2026, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che si è pronunciato positivamente con la sentenza n. 14465/2026 il 31 agosto 2026.

La vicenda: la graduatoria del concorso Ripam Ministero Giustizia

La Commissione Interministeriale Ripam ha bandito il concorso per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui 2.600 destinate al Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02. La candidata assistita dallo Studio ha sostenuto la prova scritta il 24 ottobre 2025 e ha conseguito il punteggio di 25/30, collocandosi utilmente in graduatoria.

Il quesito n. 17 del concorso Ripam Ministero Giustizia e l’errore della risposta ufficiale

Il quesito n. 17 della prova scritta recava la seguente formulazione:

«“Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha”. In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera? a) Tutti i beta potrebbero essere delta; b) Tutti i gamma potrebbero essere delta; c) Tutti gli alpha potrebbero essere delta»

T.A.R. Lazio, Sez. IV-ter, sentenza n. 14465 del 31 agosto 2026, punto 2.1

La Commissione aveva indicato come corretta la risposta sub a). La candidata aveva selezionato la risposta sub b). Il TAR Lazio ha ritenuto fondata la censura

«[…] posto che la locuzione “non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa – quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta […]»

T.A.R. Lazio, Sez. IV-ter, sentenza n. 398 del 12 gennaio 2026, richiamata da T.A.R. Lazio, Sez. IV-ter, sentenza n. 14465 del 31 agosto 2026, punto 4.2

I limiti del sindacato giurisdizionale sui quiz a risposta multipla

Il TAR Lazio riconosce all’Amministrazione una discrezionalità particolarmente ampia nella formulazione dei quesiti concorsuali, come quelli somministrati nel concorso Ripam Ministero Giustizia. Il giudice amministrativo può sindacare quella scelta soltanto quando emerga l’assoluta incomprensibilità della domanda o l’irragionevolezza della risposta prescelta. Da quella premessa il Collegio ricava però un obbligo puntuale a carico della commissione esaminatrice.

«in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o la “approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica»

T.A.R. Lazio, Sez. IV-ter, sentenza n. 14465 del 31 agosto 2026, punto 4.1

La riserva di scienza è il principio per cui, nelle materie governate da regole tecniche o logiche oggettive, nemmeno la pubblica amministrazione può discostarsi da quelle regole. Quando la risposta indicata come esatta è smentita dalla logica formale, il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella della commissione ma accerta un errore oggettivo.

Dalla tutela cautelare alla stabilizzazione degli effetti

Il Presidente della Sezione Quarta Ter, con decreto n. 1790 del 20 marzo 2026, aveva accolto l’istanza proposta ai sensi dell’articolo 56 del codice del processo amministrativo e aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, dello stesso codice: una forma di notificazione collettiva mediante pubblicazione sul sito dell’Amministrazione, utilizzata quando i controinteressati sono di numero elevato.

Con ordinanza n. 2415 del 23 aprile 2026 la Sezione aveva poi accolto la domanda cautelare, ritenendo fondata già in sede di delibazione sommaria la censura sul quesito n. 17, e aveva ordinato all’Amministrazione di attribuire interinalmente un punto ulteriore con rettifica della posizione nella graduatoria del concorso Ripam Ministero Giustizia.

La sentenza n. 14465/2026 ha stabilizzato in via definitiva quegli effetti. Il TAR Lazio ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. Sull’ordinanza cautelare n. 2415/2026 lo Studio era già intervenuto con un precedente approfondimento: Concorso Ripam Giustizia: TAR Lazio rettifica il punteggio.

Il principio di diritto affermato dal TAR Lazio

Nei concorsi pubblici con prove a risposta multipla ogni quesito deve ammettere una sola risposta indubitabilmente esatta; quando la risposta indicata come corretta dall’Amministrazione è smentita dalle regole della logica formale, il giudice amministrativo annulla la valutazione e ordina la rettifica del punteggio.

Il TAR Lazio ha applicato questo principio nella sentenza n. 14465 del 31 agosto 2026, relativa al concorso Ripam Ministero Giustizia, e lo aveva già affermato, sul medesimo quesito, nella sentenza n. 398 del 12 gennaio 2026. La giurisprudenza richiamata dal Collegio comprende Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza n. 5242 dell’11 giugno 2024, T.A.R. Lazio, Sezione IV-ter, sentenze n. 23744 del 24 dicembre 2025, n. 4649 del 12 marzo 2026, n. 1283 del 22 gennaio 2026 e n. 398 del 12 gennaio 2026, nonché T.A.R. Lazio, Sezione IV-ter, sentenza n. 14185 del 12 luglio 2024 sulla legittimazione passiva.

Domande frequenti

È possibile impugnare la valutazione di un singolo quesito a risposta multipla?
Sì, entro limiti precisi. Il giudice amministrativo non riesamina nel merito le scelte della commissione, ma interviene quando la domanda è formulata in modo ambiguo o incompleto oppure quando la risposta indicata come corretta è oggettivamente errata sul piano logico o scientifico. Il TAR Lazio ha accertato esattamente questa situazione con la sentenza n. 14465/2026 in relazione al quesito n. 17 del concorso Ripam Ministero Giustizia.

Da quando decorre il termine per impugnare la graduatoria di un concorso pubblico?
Per il candidato risultato idoneo il termine decorre dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, perché solo in quel momento diviene percepibile la lesione concreta derivante dal punteggio attribuito. Nel giudizio deciso con la sentenza n. 14465/2026 il TAR Lazio ha ritenuto tempestivo, per questa ragione, un ricorso proposto dopo la pubblicazione del 18 febbraio 2026.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e non costituiscono un parere legale. Il commento di una singola pronuncia non sostituisce l’esame del caso concreto, che dipende da circostanze di fatto e di diritto proprie di ciascuna vicenda, né instaura alcun rapporto professionale con lo Studio Legale Associato Rodio e Nico. Il contenuto è aggiornato alla data di pubblicazione indicata: orientamenti successivi degli organi giudicanti possono modificarne le conclusioni. Per la valutazione della propria posizione è necessario rivolgersi a un avvocato.