Contenzioso elettorale e validità voto confermata in Consiglio di Stato
In sintesi: il Consiglio di Stato ha respinto l’appello contro la sentenza del TAR Puglia in materia di contenzioso elettorale e validità del voto sulle comunali di Altamura del 2023, confermando la sentenza di primo grado. Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico, con il Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio, ha difeso in appello la posizione della resistente Teresa Stacca, ottenendo la conferma della validità della competizione elettorale.
Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico ha assistito con successo, anche nel grado di appello, una neo eletta alle elezioni comunali nel giudizio definito dal Consiglio di Stato, Sez. II con la sentenza n. 5555 del 24 giugno 2024. Il Collegio ha respinto l’appello proposto contro la sentenza del TAR Puglia n. 244/2024, confermando la validità delle operazioni elettorali per il Comune di Altamura e le tesi formulate dalla difesa curata dal Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio.
L’appello sul contenzioso elettorale di Altamura e la validità del voto
Gli appellanti, già ricorrenti in primo grado, avevano riproposto le censure disattese dal TAR, insistendo in particolare sulla rilevanza del voto disgiunto ai fini della prova di resistenza e sulla tempestività dei motivi aggiunti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello integralmente infondato, confermando in ogni sua parte la pronuncia di primo grado.
La conferma della prova di resistenza in appello
Sul punto centrale, il Collegio ha ribadito che la sottrazione al candidato vincitore dei voti delle liste contestate non avrebbe evitato il ballottaggio; anzi, neppure un ipotetico integrale travaso di quei voti a favore dello sfidante avrebbe consentito a quest’ultimo di raggiungere la maggioranza assoluta necessaria a evitare il secondo turno. Le argomentazioni sul voto disgiunto sono state giudicate di natura politologica e non giuridica, e come tali inidonee a superare, in termini numerici, la prova di resistenza.
Il termine di decadenza e i motivi aggiunti
Quanto ai motivi aggiunti, il Consiglio di Stato ne ha confermato l’inammissibilità per il superamento del termine di trenta giorni previsto dall’art. 130 del codice del processo amministrativo, chiarendo che tale termine non può essere riaperto in ragione di notizie acquisite attraverso indagini difensive o il monitoraggio di un procedimento penale:
«le modifiche o il sovvertimento del risultato elettorale non possono dipendere dalla effettiva conoscibilità dei vizi eventualmente sussistenti, in quanto l’obiettivo decorso del tempo rende immutabili i risultati, così come ufficializzati nell’atto di proclamazione».
Domanda frequente
Le indagini difensive possono riaprire i termini per impugnare le operazioni elettorali?
No. Secondo il Consiglio di Stato, il termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione degli atti elettorali non può essere prorogato in base a informazioni raccolte tramite indagini difensive o al seguito di un procedimento penale, poiché la stabilità degli organi elettivi impone che, decorso il termine, i risultati proclamati diventino immutabili.
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