Autonomia differenziata in Puglia: il Prof. Avv. Rodio sul ricorso annunciato dalla Regione
In sintesi: Autonomia differenziata Puglia: il Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio sulle pre-intese approvate dal Parlamento e sul ricorso alla Corte costituzionale. Il Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio, avvocato amministrativista e ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, interviene su Il Nuovo Quotidiano di Puglia del 22 luglio 2026 sul tema dell’autonomia differenziata. Il procedimento, osserva, è ancora fermo alla fase delle intese preliminari fra Stato e Regioni e non esiste, ad oggi, una legge di differenziazione. Per il costituzionalista il ricorso annunciato dalla Regione Puglia è quindi prematuro: le Regioni meridionali avrebbero dovuto aprire per tempo il negoziato con lo Stato, anziché affidarsi all’impugnazione successiva.
Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico segnala l’intervento del Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio, avvocato amministrativista e ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, pubblicato su Il Nuovo Quotidiano di Puglia del 22 luglio 2026 nell’intervista a firma di Francesca Sorrentino. Il confronto sull’autonomia differenziata in Puglia si è riacceso dopo il voto con cui il Senato della Repubblica, il 16 luglio 2026, ha approvato con 84 voti favorevoli e 59 contrari le risoluzioni sugli schemi di intesa preliminare fra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, e dopo l’annuncio del Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, di un ricorso alla Corte costituzionale.
Che cosa hanno approvato le Camere: le pre-intese e il procedimento dell’articolo 116 della Costituzione
Il percorso avviato in questi giorni riguarda l’attribuzione alle Regioni ordinarie di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo la procedura disegnata dall’articolo 2 della legge 26 giugno 2024, n. 86. Le materie oggetto degli schemi approvati sono protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, oltre alla materia tutela della salute nella parte relativa al coordinamento della finanza pubblica.
Dopo il voto del Senato del 16 luglio, il via libera è arrivato anche dalla Camera dei deputati. Si tratta, tuttavia, di un passaggio ancora interlocutorio. Gli schemi devono ora tornare al Consiglio dei ministri, essere approvati dai consigli regionali interessati e, soltanto al termine di questo percorso, tradursi in disegni di legge da sottoporre all’approvazione definitiva delle Camere.
Nessuna funzione è stata quindi ancora trasferita e nessuna legge di differenziazione è oggi in vigore: è il dato tecnico da cui muove l’analisi del costituzionalista barese. Il Prof. Avv. Rodio muove da una critica di sistema al regionalismo italiano, che precede e supera la stessa riforma in discussione. Alla domanda dell’intervistatrice risponde in modo netto:
«Farei proprio a meno delle Regioni, figurarsi dell’Autonomia differenziata».
Aggiunge che, pur essendo passate le pre-intese con una maggioranza solida, l’approvazione definitiva non arriverà prima della fine dell’anno, perché i tempi del procedimento restano lunghi.
Autonomia differenziata Puglia: quali presupposti per il ricorso alla Corte costituzionale
Sul ricorso annunciato dalla Regione Puglia il Prof. Avv. Rodio invita alla prudenza metodologica. Valutare oggi la fondatezza di un’impugnazione significherebbe pronunciarsi su un atto che non è stato ancora scritto. Sul piano strettamente tecnico va del resto ricordato che il giudizio in via principale ex articolo 127 della Costituzione ha per oggetto leggi e atti aventi forza di legge: gli schemi di intesa preliminare e le risoluzioni parlamentari che li hanno approvati non appartengono a questa categoria.
Un’impugnazione diverrebbe concretamente proponibile soltanto a fronte della futura legge di approvazione dell’intesa, ed è esattamente la strada che la stessa Corte costituzionale ha lasciato aperta nel 2024.
L’errore delle Regioni del Sud
Il passaggio più critico dell’intervista riguarda la strategia delle Regioni meridionali. Il Prof. Avv. Rodio rileva una contraddizione: le Regioni che oggi protestano, con la Puglia in prima fila, non hanno a loro volta avviato alcuna interlocuzione con lo Stato per ottenere quanto qualunque altra Regione può chiedere. Pretendere di impugnare determinati atti davanti alla Corte costituzionale, senza essersi attivate per percorrere la via negoziale, appare al costituzionalista una scelta priva di reale vantaggio.
«Arriviamo tardi e poi pretendiamo di scavalcare con i ricorsi».
Se si fosse voluto costruire qualcosa di concreto, osserva, le Regioni del Sud avrebbero dovuto muoversi come quelle del Nord, chiedendo anch’esse di entrare nel novero delle amministrazioni che intrattengono rapporti diretti con lo Stato sull’autonomia differenziata. È l’errore che, a suo avviso, si ripete: non si avanzano proposte in via autonoma e ci si affida poi all’impugnazione. Il nodo dell’autonomia differenziata in Puglia si sposta così dal terreno giudiziario a quello, assai più impegnativo, della trattativa istituzionale.
La Regione Puglia può impugnare davanti alla Corte costituzionale le pre-intese sull’autonomia differenziata?
Allo stato attuale no. Il giudizio in via principale previsto dall’articolo 127 della Costituzione consente alle Regioni di impugnare leggi statali e atti aventi forza di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Gli schemi di intesa preliminare e le risoluzioni con cui il Parlamento si è espresso non hanno natura legislativa. L’impugnazione diventerà proponibile a fronte della legge che approverà la singola intesa: è la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 192 del 2024, ad aver riservato a sé il vaglio delle future leggi di differenziazione.
Che cosa sono i LEP e i LEA e perché condizionano l’autonomia differenziata?
I LEP sono i livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale; i LEA ne rappresentano la declinazione in materia sanitaria. La Corte costituzionale ha stabilito che i LEP vanno determinati funzione per funzione, e non per intere materie, e che al loro riconoscimento deve accompagnarsi la copertura finanziaria necessaria a garantirli in modo uniforme. Senza questo presupposto il trasferimento di competenze alle Regioni resta privo di una delle sue condizioni di legittimità.
L’intervista integrale, a firma di Francesca Sorrentino, è pubblicata nell’edizione cartacea e online de Il Nuovo Quotidiano di Puglia del 22 luglio 2026.
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