In sintesi: lo Studio Legale Associato Rodio e Nico assiste candidati, liste, partiti ed elettori nel contenzioso elettorale, dall’ammissione ed esclusione delle liste all’impugnazione dei risultati, dinanzi alla giurisdizione amministrativa secondo il rito speciale del Codice del processo amministrativo.

Lo Studio Legale Associato Rodio e Nico offre assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di contenzioso elettorale, a favore di candidati, liste, movimenti e partiti politici, comitati promotori, singoli elettori ed enti locali. L’attività riguarda sia il contenzioso preparatorio — relativo all’ammissione ed esclusione delle liste e delle candidature, alla verifica dei requisiti di eleggibilità e candidabilità, alla regolarità dei simboli e delle sottoscrizioni — sia il contenzioso successivo alla proclamazione degli eletti, avente ad oggetto le operazioni di voto e di scrutinio, la corretta attribuzione dei seggi e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.

La materia si colloca al confine tra il diritto amministrativo e il diritto costituzionale, poiché tutela un diritto fondamentale quale quello di elettorato attivo e passivo, presidiato dagli articoli 48 e 51 della Costituzione. Il contenzioso relativo alle elezioni comunali, provinciali e regionali è devoluto alla giurisdizione amministrativa secondo il rito speciale disciplinato dagli articoli 126 e seguenti del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/2010), caratterizzato da termini ridotti a garanzia della rapida definizione delle controversie.

CONTEZIOSO ELETTORALE: IMPUGNARE L’ESCLUSIONE DI UNA LISTA O CONTESTARE L’ESITO DELLE ELEZIONI

Lo Studio assiste il cliente nella predisposizione dei ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione adottati dagli uffici elettorali, nella tutela cautelare urgente diretta a consentire la partecipazione alla competizione, nonché nell’impugnazione dei risultati quando irregolarità nelle operazioni di voto o nel computo delle preferenze abbiano inciso sull’attribuzione dei seggi. Viene curata anche la fase stragiudiziale, con la verifica preventiva della documentazione e dei requisiti prima della presentazione delle liste.

Quando si può impugnare l’esclusione di una lista dalle elezioni? L’esclusione di una lista o di una candidatura può essere impugnata dinanzi al TAR con ricorso da proporsi nei termini abbreviati previsti dal rito elettorale, chiedendo contestualmente la tutela cautelare per consentire la partecipazione alla consultazione in attesa della decisione di merito.

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