Pubblico Impiego
Il pubblico impiego rappresenta una branca altamente specialistica del diritto del lavoro in quanto la figura del datore di lavoro coincide con la Pubblica Amministrazione e, dunque, con lo Stato, Enti locali o altri Enti pubblici non economici.
I professionisti dello Studio prestano la propria consulenza e assistenza in fase stragiudiziale e giudiziale a dipendenti del settore pubblico sia innanzi al Giudice Amministrativo (Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato) sia innanzi al Giudice Ordinario (Tribunale, Corte d’Appello e Corte di Cassazione).
Vengono curati i contenziosi in materia di procedure di accesso, progressioni di carriera, procedimenti e sanzioni disciplinari, responsabilità amministrativa, responsabilità contabile, aspettativa e congedo, infortuni, licenziamento, mobilità.
LA GIURISDIZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO
La gestione delle controversie nel pubblico impiego è ripartita tra la giurisdizione dei giudici ordinari, quella del TAR, oltre che della Corte dei Conti.
In particolare, l’articolo 63 del D. Lgs. 165/2001 prevede che i contenziosi relativi ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni siano devoluti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Lo stesso decreto legislativo, all’articolo 3, sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario le categorie di lavoratori che rimangono escluse dal processo di privatizzazione del pubblico impiego. Infatti, il carattere pubblico del rapporto di lavoro e la natura amministrativa degli atti di organizzazione comporta il perdurare della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le seguenti categorie: “magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia” (ex art. 3 d.lgs. n. 165/2001), nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività in materia di risparmio, funzione creditizia e valutaria, tutela del risparmio, valore immobiliare e tutela della concorrenza e del mercato, ed infine i professori e i ricercatori universitari.
Il comma 4 della medesima disposizione fa salva la devoluzione alla “giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.